M5(oe "2 ;** * ***». Collections Libr^v Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign http://www.archive.org/details/edittorealeperriOOmess - * EDITTO REALE PEL RISTABILIMENTO DEL LAZZERETTO DI OSSERVAZIONE IN MESSINA COLLE ISTRUZIONI PEL BUON REGOLAMENTO DEL MEDESIMO E COLLA TARIFFA PER L'ESIGENZA DF CORRISPONDENTI DIRITTI PUBBL1CATO PER ORDINE DI SUA MA EST A 1 . cr25^ N A P O L I MDCCLXXXVI. NELLA STAMPERIA REALE. r ' - I FERDINANDO IV. PER LA C R A Z I A D I D I O RE DI NAPOLI , DI SICILIA , E DI GERUSALEMME , INFANTE DELLE SPAGNE , DUCA DI PARMA, PIACENZA , E CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec. LOggetto della Pubblica Salute ellendo una delle principali Noftre cure , ed efigendo i piu gelofi riguardi per prefervare il commercio de 1 Noftri Do- minj anche da ogni piu lontano folpetto , non fi e da Noi perduto di mira nella circoflanza di avere Sovranamente con- fermato ed ampliato a favore della Nollra Fedelifiima Citta di Medina col Reale Editto de' 5. Settembre 1784. il Pri- vilegio di Scala e Porto-franco . E corrifpondendo gia cola, alle Noflre Reali Intenzioni la felice attivita della Negozia- zione e del Traffico , abbiamo giudicato conveniente alF in- cremento di quefto vantaggio il reilituire in Mefiina ftefTa al primitivo ufo il gia riilorato Lazzeretto di OfTervazione , intanto che fi proceda all' erezione di quello di tutto Spur- go ; il ridurre a nuova forma quella Deputazione di Salute ; il munirla di un' aflbluta facolta ne' cali che efigano la fua ifpezione ; F abolire intieramente le antiche pratiche flabilite per quel Porto e Lazzeretto nel 1694 7 nel 17 14 , nel 1728 e nel 1753 ; e il foftituire a quelle le feguenti Iftruzioni , compilate di Noftro ordine dalla Giunta eretta in quella Capitale per gli affari di Mefiina , efaminat"e e ma- turamente difcufle da quella Giunta Abbreviata di Sanita , e di cui inculchiamo la piu flretta e pofitiva ollervanza : in- tendendo che dal giorno della loro promulgazione in Mefii- na debbano in ogni loro parte aver forza di precifa immu- A 1 tabile M f45 tabilc legge in virtu della Sovrana approvazione , che Noi diamo loro , mediante il prefente nuovo Editto , firmato di Noftra Mano , munito del figillo delle Noftre Armi , e fe- gnato anche dal Noiiro Segretario di Stato pel Dipartimento di Guerra , Marina e Commercio marittimo . Napoli 28, Gennajo 1786. FERDINANDO. Luogo ^ del Sigillo , GIOVANNI ACTON. m PARTE PRIMA. CAPITOLO P R I M O. Dt? Miniflri ed Offlciali della Deputazione di Sanit& y e loro ele^ione . LA Deputazione di Sanita s effendo quel Magiftrato , a cui appartiene d' invigilare fulla pubblica falute e su tutte T emergenze concernenti il mantenimento e il buon go- verno del Lazzeretto , fara retta dai feguenti Miniftri ed Officiali fubalterni , cioe dal Governatore della Piazza , da fei Deputati , da due Senatori della Citta , da un Avvocato Fifcale , da tre Medici , e fervita dal Maeftro Notaro del Seaato , da ua Attuario e da un Portiere . §. II. Nel cafo di morte o di aflenza del Governatore , fub- entrera in vece di lui il Miniftro pro tempore della Reale Azienda, che prendera ne' congreflfi della Deputazione il luogo del Gover- n adore , reftando il campanello al Deputato di fettimana . §. III. I Deputati e l'Avvocato Fifcale faranno di Regia elezione; e dal Yicere nelle folite terne fi dovranno proporre Soggetti non folo probi ed onefti per efperienza avutafi della condotta loro nel difimpegno di altri pubblici officj , ma verfati ancora nella Geo- grafia , e forniti di tutte quelle cognizioni che fono neceflarie per F efercizio di tale impiego . E poiche alia Deputazione nelle occor- renze di dover procedere ad informazioni per contravenzione , o per altro emergente e dipendenza relativi alle prefenti Iflruzioni , (i rende neceflaria T affiftenza di un Procuratore Fifcale ; cosi potra effa valerfi a fua fcelta in quelle circoilanze delP opera di uno de' Procuratori Fifcali di quella Regia Udienza , coll' intervento del quale a* riceveranno le indicate informazioni : concedendofi alia Deputazione fleifa la fcelta ancora in iimili cafl di un AlTeffore Giurifperito , col voto del quale, dovra feguire la decifione . §. IV. I tre Medici faranno i piu fperimentati e i piu abili della Citta , e fi eleggeranno dal Vicere a nomina della Deputazione , coa obbligo di dover perfonalmente , e non gia pel mezzo di foftituti, accudire alia loro carica ^ lafciandofi poi interamente alia Deputa- zione la facolta di eleggere T Attuario ed il Portiere. - CAP. C A P. II. DJ Congrejffi delta Deputazione . §. I. T Congrefft della Deputazione , ogni qual volta il bifogno io X richiegga , fi terranno neU'Aula , in cui e folito a congre- garfi il Senate §. II. I Deputati , che avranno ftretto obbligo d' intervenire in ogni congreflb , ne riceveranno T avvifo dal Portiere della ftefla Deputazione , la quale verra convocata dal Deputato di fettimana . §. III. Effendovi quarantene pendenti , la Deputazione fi unira una volta almeno la fettimana f o il Martedi o il Venerdi , nulla importando fe rieorrano giorni feftivi , o fe l'Aula fi trovi occupa- ta da' Senatori , dovendo gli affari della pubblica falute efler pre- feriti a qualunque altra dipendenza , per quanto quefta fia grave • §. IV. Potendo accadere , che per qualche impedimento non fieno nel cafo d' intervenire al congrefTo tutti i Miniftri della De- putazione ^ fi dichiara legittima la radunanza , e per confeguenza fi dichiarano valevoli e fufiiftenti le rifoluzioni di efTa quando fia compofla di fei tra Senatori e Deputati , colF afTiftenza di due Me- dici e de' foliti Officiali ; volendofi per6 ne' cafi ftraordinarj il po- fitivo intervento o del Governadore o del MinifTro della Real Azienda , come fopra fi e detto * §. V. L' ordine di federe ne' congrefll fara il feguente , cioe il Governatore in capo della Tavola , i Deputati al lato deftro , ed i Senatori al finiftro. Tra i Deputati , quando vi fieno cavalieri con titolo , precederanno ai non titolati , e i non titolati ai cittadini , regolandofi i primi co' privilegj e colF antichita de' loro titoli , ed l fecondi e i terzi colla ragione delP eta • §. VI. Quando non riefciffe poflibile al Governatore, o rifpet- tivamente come fopra al Miniftro della Reale Azienda , d' interve- nire ai congrefli , allora per non ritardarfi la fpedizione del nego- zio , daranno effi rifpettivamente ordine , che fi unifca la Deputazio- ne fenza la loro perfona ; prendendo in quefto cafo il campanello il Deputato di fettimana , e fedendo fempre nel luogo a lui cor- rifpo ndente . §. VII. II Governatore ed i due Senatori non avranno voto negli affari di Sanita P ma foltanto prefteranno Tintervento ed afli- ftenza loro . Lo avranno deciiiYO i foli Deputati ? e confultivo i Medi- Medici , febbene le relazioni e i fentimenti di quefti ultimi , come di Perfone che intendono piu la materia che cade in efame , do-, vranno effere particolarmente confiderati nelle rifoluzioni . §. VIII. Le rifoluzioni della Deputazione feguiranno dopo che il Deputato di fettimana avra propofto nel congreflb il cafo che oc- corre , e con diflinzione riferite le circoftanze che lo accompagna- .no . Su quefta relazione i Deputati faranno con accuratezza le do- vute rifle (Tioni , e riconofcendo le Patenti pafTeranno a votare ; il fentimento della maggior parte di efll fara quello che dovra man- darfi ad effetto . §. IX. Nel cafo di parita di voti prevarranno quelli , che fono maggiormente ficuri per la confervazione della pubblica falute , fe- condo T opinione de 1 Medici della Deputazione . Se il giudizio de' Medici fi trovaffe difcorde , fara lecito alia Deputazione chiamare altri Medici de 1 piu accreditati della Citta , e fentire il parere an- che di quefti . Quando finalmente ne pure coi pareri de' Medici aggiunti rimanga fciolto il dubbio , in tal cafo il fentimento del Governatore e de' due Senator! varra a dirimerlo e rifolverlo , e fi mandera ad efecuzione , per aflicurare cosi la pubblica falvezza . §. X. L' Attuario della Deputazione in un libro a parte regi- flrera tutti i congreffi della medefima , individuera le perfone che vi fono intervenute , Taffare di cui 11 e trattato , e la rifoluzione che fi e prefa ; e defcrivera egualmente con diflinzione , fe vi lla flata difcrepanza di voti tra' Deputati , o di parere tra 1 Medici ; anzi volendo taluno de 1 Deputati o de' Medici , che fi riduca in ifcrit- to il proprio voto o rifpettivamente il proprio fentimento , fara a carico dello fteffo Attuario T efeguirlo , tenendo a quefV oggetto un libro diverfo dal primo , ed eflgendo la nrma del Senatore o del Medico in fine del rifpettivo voto o fentimento particolare . C A P. III. DeW indipenden^a. della Deputazione nelle fue rifoluzioni . §.I. " A Deputazione di Sanita per tutto cio che concerne il buon ■ ^ regolamento e le provvidenze da darfl per la pubblica falute neir eftenfione del littorale e Lazzaretto di Meflina , fi re- golera in tutti i call tanto certi e preveduti , quanto dubbiofi e non preveduti dalle prefenti Ifiruzioni , nella forma che nell' ante- cedente Capitolo fi e prefcritta, fenza dipendenza o foggezione al- cuna (8) cuna dalla general Deputazione refidente in Palermo, e fenza ol> bligo di dare a quefta verun conto . §. II. Ne' cafi preveduti difporra ed ordinera F efatto adempi- mento di quanto le Iftruzioni medefime prefcrivono 5 e procedera contro i trafgreflbri e delinquenti , facendo prendere , come fi e detto , le informazioni dal Fifcale , e paflando a giudicare col vo- to di un AfTeffore Giurifperito di fua elezione . Contro fimili de- terminazioni non fi ammettera ne gravame , ne reclamo di forta alcuna innanzi a verun altro Tribunale o Magiftrato . §. III. In quei call perb che faranno di fbmma dubbiezza o non preveduti , aggiungera ne' fuoi congrefli il Miniftro delia Reale Azienda , il Regio Segreto , il Teforiere Decano delF Ofpedale , e T ArcivefcoVo ,, e in mancanza di quefto il Vicario , fia Generale , fia Capitolare 5 affinche coll' intervento e configlio anche di tutti quefti fi ponderino minutamente infieme le circollanze del cafo, fi rifolva il convenient^ , e fi mandi ad efFetto la rifoluzione, fonda- ta ful maggior numero de' voti , e della quale dovra indi dar/1 notizia al Vicere per la via della fua Real Segreteria 5 dovendo in quefli cafi votare tanto i nominati foggetti , quanto anche il Go- Vernatore della Piazza e i due Senatori . §. IV. Negli accennati ftraordinarj congrefli non fi avra riguar- do a graduazione , ne a dignita veruna ^ ma tutti faranno confi- derati egualmente , e federanno a tavola rotonda , tenendofi il cam- panello dal Governatore , e in fua aflenza dal Deputato di fetti- mana . CAP. IV. Delle Navi e cL? Legni , chc procedano da luoghi non fofpetti , e con patenti nette . §.I. A~^Apitando nel Porto qualunque imbarco procedente da fuo- \^_j. ri Regno , il Miniflro o fia Officiale , che affiftera per la guardia della Sanita , fara tenuto indifpenfabilmente ad acco- ftarfi fubito e nella dovuta diftanza ad interrogate il Padrone o Capitano con ogni diligenza e con una efattezza corrifpondente alia gravita dell' affare , di cui fi tratta , rilevando il di lui nome, il paefe d' onde e partito , quanti giorni ha confumati nel viag- gio , quanti Marinari conduce feco 9 quanti PafTaggieri , fe ne ha , doye s' imbarcarono , fe godono tutti buona falute , qual genere di mer-i (9) . , .. fnercanzie porta , dove le ha imbarcate , fe tlene fpedizione dl Sa- nita e Dogana , fe nel viaggio fi e per avventura incontrato con altro Baftimento , qual forta di Baftimento era , fe pratico col me- defimo , fe ha trovata robba abbandonata in mare . V Officiale fuddetto notera ad una ad una le rifpofte che il Padrone o Capi- tano dara a ciafcuna interrogazione , e quindi rimandatolo fopra II Baftimento fara fcendere a terra tutte le perfone dell 1 imbarco ? e replichera con ciafcheduna di effe feparatamente le fteffe inter- rogazioni ad una ad una , per oflervare fe le rifpofle fleno uni- form i . §. II. II Miniitro o fia Officiale fuddetto dopo che avra efegui- te fimili interrogazioni , e trovato che 1' imbarco viene da luogo , dove non vi e fofpetto , e per cui non vi e ragionevole oftacolo da farfi , prendera la Patente e la rechera immediatamente al De- putato di fettimana , il quale unendofl fubito col Senatore di fet- timana fentira prima la relazione delF Officiale , ed oilervando che la Patente fia netta , ed accertandofi , come fopra , che V imbarco non provenga ne da Levante , ne da altro luogo fofpetto , che non abbia toccata alcuna parte di fufpicione , e che nel viaggio non abbia praticato o prefo robba da altri Baflimenti , accordera la licenza per darglifi libera pratica con tutte le forme e precau* zioni folite , e per metterfl in libero commercio le mercanzie che T imbarco trafporta . §. III. Patente netta dicefi quella , che riferifce il luogo , don- de fi parte, efTer netto^ che contiene il nome e cognome del Pa- drone , de' Marinari e de' Paffaggieri col numero corrifpondente al numero delle perfone efiflenti ful Baftimento 5 ed in cui tanto la data , quanto il numero delle perfone vien diftintamente fcrit- to , e non fegnato in abbaco . E ficcome in alcuni luoghi foglio- no farfi le Patenti in iflampa , e defcriverfl P cquipaggio e i Paf- faggieri per nome , cognome e fegni $ cosi quando i Baflimenti provenienti da tali luoghi , non portino la Patente in quefla for- ma , ma o manofcritta o fenza la divifata defcrizione , dovranno aflbggettarfl alia contumacia di giorni fette ^ ed altrettanto dovra farfi , quando la Patente fia di qualche luogo dove fi ufa notarfl il folo numero delle perfone fenza la riferita defcrizione , e il det- to numero (i trovi foltanto notato in abbaco e non in lettere 5 potendofi notare la fola data in abbaco , e ammetter la Patente quando non fia viziata . La fteffa contumacia deve aver luogo per le merci quando non iieno defcritte nella Patente o in Certificato B .... fepa- J k . ■ I I0 J . feparato , fpedito dal Magiftrato d' onde e partito il Baftimento : quando poi vi fia quefta defcrizione , dovra farfi un" efatta vifita di efle merci , ed incontrandoli alcun divario da quelle , che fono defcritte nella Patente o nel Certificato , dovra ftabiliril quelia contumacia , che dalla prudenza della Deputazione fi reputera con- veniente , e proporzionata a cib che rifultera dal rigorofo cofti- tuto ; potendoii parimente dar pratica anche alle merci ove dal coftituto ffceflb non nafca alcuna dubiezza : ben' intefo perb , che quanto fi e prefcritto in quefto paragrafo,si per rapporto alle per- fone , si per rapporto alle merci , dovra offervarfi ed efeguirfi fino a tanto che dalla M. S. non fl ftabiliranno e pubblicheranno i nuovi regolamenti fulle Patenti per quefti due Regni . §. IV. II Senatore ed il Deputato di fettimana il afterranno dair efigere verun diritto per la licenza della libera pratica che efli accorderanno , affinche con fimili angarie non fi pregiudichi il commercio . §. V. Accordata la licenza ; il Servente della Deputazione fi conferira full' imbarco per riconofcerlo , e trovando che tutto cor- rifponda alia data relazione , tanto circa le perfbne , quanto rifpetto alle merci , gli dara libera pratica . Se perb trovera diverfamente , in tal cafo fenza difcendere dallo fteflb imbarco , e fenza aver pratica con altri fuori di quello , chiamera a se il Miniftro o fia Officiale fuddetto , e gli manifeltera tutto cib , che lo determina a dubitare della poco fedele relazione fatta dal Padrone e dalle perfone del Baftimento . In quefto frangente il Miniftro o fia Of- ficiale , fequeflrando fubito il Servente fuir imbarco , ed apponen- dovi le guardie in guifa che niuno poflavi praticare , ne dara pron- to avvifo al Capo del Magiftrato di Salute, affinche efaminate le circoftanze da tutto il corpo della Deputazione , fi prendano le op- portune dovute rifoluzioni * §. VI. Per le Galere e Navi da Guerra , che non fogliono efibire Patente di Sanita , baftera che i Comandanti diano la relazione, e fuir onore loro aflicurino , che fono partiti da luogo netto 5 che nel viaggio non han praticato con Navi fofpette ; e che le perfone godono tutte ottima falute . §. VII. Sara proibito a' Capitani e Padroni degl' imbarchi , che Vengono da fuori Regno , il fare fcaro o fcaricare merci , robbe o perfona alcuna nelle marine di Meflina e fuo Territorio , doven- do tali imbarchi direttame nte entrare nel Porto , e dar fondo nel folito luogo della guardia , con avvifare gli Omciali, a' quali ap- partie- partiene , del luogo donde Vengono , e di tutte le altre gia enun- ciate particolarita , ed afpettare cio che fara loro ordinato ,- arte- nendo/I frattanto dal praticare e converfare con perfona alcuna , {otto la pena di onze cinquanta da applicarfi alia fabbrica del Lazzeretto , nel cafo che F imbarco fi trovafle venire da parte non fofpetta ; e fotto la pena di morte e della perdita delle merci e del Baftimento , nel cafo che T imbarco derivafle da parte in- fetta o anche fofpetta . §. VIII. A qualunque altro imbarco ', che capiti in Porto , C non abbia ancora prefentato le Patenti , non fara lecito , che per- fona alcuna fi accofti , o parli col Padrone , co' Marinari e co' Paffaggieii , ancorche fofle il proprio Confole o Yiceconfole , Mez- zano , Mercadante , o qualfivoglia altro foggetto .* ne ardira en- trare alcuno nelle camere di Sanita , e trovarfi prefente alle inter- rogazioni , che fi dovranno fare , fotto la pena di onze dugento per quelle perfone che poflbno pagare , e di tre anni di Galera per coloro che non pofleggono beni . C A P. V. Delle Navi e di Legni fofpetti I §. I. "Vy Rovenendo gl' imbarchi da luogo non proibito fpecialmen- X^ te ? nia di fua natura fofpetto , fi defiinera immediata- mente una Barca di guardia a fpefe del Padrone dell' ifteffo im- barco : indi il Miniflro o fia Officiale incaricato della guardia di Sanita vi fi conferira vicino , e colle dovute cautele interroghera il Capitano , i Marinari e i Paffaggieri , feparatamente T uno dall* altro , per fapere il luogo d' onde procedono con tutto i? itinerario de 1 luoghi dove han toccato 3 fe fi fono incontrati con altri Bafti- menti ,- e tutte le circoftanze efpreffe gia nel precedente Capitolo, ricevendone di tutto efatta e diftinta relazione , e facendofi dare le Patenti , le quali non tocchera colle mani , ma difporra che ii prendano con una canna lunga , e fi profumino colle diligenze , folite a pratticarfi in fimili cafi . Profumate le Patenti , T Ofiiciale le rechera al Deputato di fettimana, a cui dara piena ed indivi- duale relazione in ifcritto di tutte le notizie ricevute , amnche con ogni follecitudine fi unifcano la Deputazione , i Medici e gli al- tri Officiali di Sanita , e fi fpedifcano fubito al luogo deflinato uno de 1 Deputati , due Medici e l 1 Attuario per farfi dare di per- B % fona ( » ) fona e con giuramento la relazione deli' itinerario dal Padrone , da' Marinari e da' PafTaggieri , fotto la pena della vita , qualora diceffero cofa non vera , o qualora occultafFero qualche circoitanza.* quindi i Medici pafferanno alia dovuta revifione di falute , e con giuramento ne faranno relazione in ifcritto da regiitrarfi ne' libri della Deputazione , la quale oiTervando die le Patenti lieno net- te , paflera a rifblvere cib che giudichera conveniente tanto circa il periodo della contumacia da prefiggerfi , maggiore o minore a mifura delle circoftanze o delle qualita del fofpetto , provvidenza che fi rimette intieramente alia prudente fua determinazione , quan- to fe fara il cafo di ammettere e di paflare- l'lmbarco al Lazze- retto di tutto fpurgo . §. IL II Levante Ottomano e la Barbaria dove quafi fem- pre il trova annidata la pefte , ne fi ufano fpurghi di robbe in- fette , fi dovranno fempre avere per fofpetti . Quindi agF imbarchi, che procedano da que' luoghi con Patente anche netta , il affe- gneranno venti giorni di contumacia , tanto pe' legni quanto per gli equipaggj , quando non portino merci capaci d' infezione . Se recano pero merci fufcettibili di quefta, in tal cafo fi prefiggeran- no giorni venti di contumacia ai legni e all' equipaggio , e giorni quaranta alle merci , le quali fi dovranno riporre ne 1 magazzini del Lazzeretto per farvi la quarantena , feparandole dalle barche € dalle perfone . Quefto flabilimento tanto circa le cautele , quan- to circa la prefiflione della quarantena , dovra valere ed ofTervar/i anche nel cafo , che capiti alcun Bafrimento o Battello , fcampato da' Turchi e che abbia praticato con efli ^ e fimilmente quando approdi qualche Baftimento corfaro , armato da Particolari , ancor- che foffe partito dal proprio Paefe : eccettuandone folo i Legni , anche Corfari , di quefti Reali Dominj , e le Navi da guerra , cosi propriamente dette , che vanno in corfo d' ordine di S. M. o di altri Sovrani e Potenze Eflere , purche il rifpettivo Comandante amcuri ful proprio onore , come fopra fi e detto , non aver prati- cato con altri Baftimenti , ne aver da' medefimi prefa robba alcuna dopo di eflerfi allontanato dal luogo della fua partenza . §. III. A qualfivoglia Imbarco procedente da Corfu , Cefalonia , Zante , ed Ifole delF Arcipelago e del Dominio Veneto , ancorche abbia Patente netta, non fi dara libera pratica; ma la Deputazio- ne regolandofi colla fua prudenza a mifura delle circoflanze delle notizie che tiene , fpecialmente di quanto in quell' atto fi pratica ciagli altri due JLazzeretti di Maka e di Liyorno , o da quello di Yens* f I3 ) Venezia , il quale prcfentemente efige giorni ventotto di quarantena, affegnera per cautela della pubblica falute alcuni giorni di contu- macia , attefa la vicinanza di fimili luoghi co' Paefi del Domiaio Otromano . §. IV. Capitando Baftimenti della parte di Ponente con libera pratica , che nel corfo del loro viaggio fieno ftati vifitati da qual- che Corfaro Barbarefco , ogni qual volta il Capitano corfaro altro non abbia fatto che vifitare il pafTaporto fenza fcendere o vifl- tare la ftiva , ft dovranno afTegnar loro quei giorni di quarantena, che fogliono aftegnarfi ai Baftimenti procedenti da Barbaria , con tutte le mercanzie a bordo ; rna fe il 'Corfaro non contento di aver vifttato il pafTaporto avefte proceduto alia vifita delle mer- canzie r e fofte paflato nella ftiva y in tal cafo fi prenderanno al- tre precauzioni , fecondo che ftimera a propofito la Deputazione . §. V. Capitando Baftimenti da luoghi ove recentemente fia ftata la pefte , benche fieno muniti di Patente netta , dovranno confiderarfi per la prima e feconda volta, cioe per la prima e fe- conda Patente netta , come Baftimenti di Patente brutta 5 particc- larmente fe il loro carico fta di mercanzie fufcettibili d' infezione . Ed accadendo frequentemente che i Capitani facciano il loro carico , quando maggiormente divampa la pefte > ed' afpettino poi che fi fpedifcano le Patenti nette per efeguire la loro partenza : fu que- fto rifleffo tali Baflimenti fi dovranno fempre far paftare ai Laz- zeretto di tutto fpurgo , per ivi offervarfi cio che rifpetto a fimili Lazzeretti verra ftabilito . §. VI. Capitando alcun Baftimento con Patente netta da luo- ghi per lo paffato infetti , ma da molto tempo liberi dal male contagiofo , il primo Baftimento di Patente netta fi' ammettera alla purgazione di trenta giorni di contumacia per le perfone , e feflanta per le merci y ed il fecondo alia contumacia di venti gior- ni per le perfone , e quaranta per le merci , §. VII. Procedendo un Baftimento da paefe , che refti alia di- ftanza di cento miglia da luoghi , o dichiarati infetti di pefte , ovvero confiderati come tali per le fondate notizie che fi fieno avute della loro infezione ; potra quefto Baftimento eftere ammef- fo a fare la fua quarantena nel Lazzeretto di Meflina in confor- mita di quanto fu prefcritto colFOrdine Sovrano degii 11. Luglio 17 5 3* da efeguirfi ad efclufione di tutti gli altri pofteriormente emanati su quefto propofito . §. "VIII. Se il numero delle perfone defcritte nella Patente fara mag- ( M) maggiore o minore di quello che fi trova sulF imbarco , 11 Capita- no dovra provare in ogni piu concludente forma , o la fuga , o la morte di chi veniffe a mancare -, e nella fteffa guifa o con efi- bire fedi particolari , o con evidenza di efami , ed altri fomiglian- ti prove dovra far coftare da qual parte fara ftato imbarcato chi fi trovafle eccedere il numero fegnato in detta Patente ; potendo nel primo cafo reftare dubbio , che la mancanza fia provenuta da morte fofpetta , e la fuga feguita anche in parte fofpetta ; e nel cafo fecondo potendofi temere , che o da Baftimento fofpetto in mare, o da luogo non fano polTa eflere ftato imbarcato chi fi rin- veniffe oltre il numero delle perfone indicate nella Patente . Ne' ri- feriti call ed in ogni dubbio , che poifa nafcere per la qualita della Patente , la Deputazione prefiggera quella contumacia , che la prudenza le fuggerira conveniente . §. IX. Co' Baftimenti , che procedano da luoghi , dove non fieno Confoli , e portino atteftati di certi intitolati Viceconfoli o Papafli , la Deputazione dovra adoprare le piu accertate cautele , e fara ufo cosi in quefto cafo , come in tutti gli altri non preve- duti nelle prefenti Iftruzioni , e che poffano dar motivo di dub- bio , della piena facolta che fe F e accordata di rifolvere colla fua prudenza e dopo feria rifleflione fulle circoftanze tutte , quello che giudichera maggiormente proprio e conveniente , procurando , che le rifoluzioni fi uniformino per quanto fia poffibile a quelle della Deputazione di Sanita della vicina Ifola di Malta ; al quale og- getto S. M. non folo ha date le opportune provvidenze , perche le due Deputazioni di Medina e di Malta fi comunichino fcam- bievolmente tutte le nuove determinazioni , che ciafcuna di effe a mifura delle particolari notizie fara per prendere , ma inoltre ha ordinato a tutti i Confoli e Viceconfoli refldenti in Levante , che diano conto alia Deputazione di MeiTina di tutte le notizie concernenti la pubblica falute . CAP. VI. Delle Navi e di Leg/21 ammejjl a contumacia 1 §. I. T} Efteranno quefli Imbarchi in luogo feparato e diltante J\ dagli altri ammefTi a contumacia , e fi terranno anche tra loro divifi , per non confonderfi F una contumacia colF altra . Que- flo s' intenda tanto per gF Imbarchi che fieno in Lazzeretto , quan- to ( 15) to per quelli ancorati fotto la guardia del Porto . §. II. Sopravvenendo gran tempeita col timore di poterfi perde- re fimili Legni o Navi , fi dara ordine , che fi ritirino fotto i rifpet- tivi fcari , e fi permettera che poflano attaccare in terra uno o due capi , fieno di fparto , o di canape , unti di catrame ^ ma cef- iata la tempefta ciafcuno di detti Legni o Navi dovra ritornarc nel fuo primiero luogo ; potendo le fole Feluche collocarfi in qual- che ficuro fcaro coJla cautela di raftrelli . §. III. Abbifognando di viveri i Baftimenti , manderanno a ter- ra i Battelli , accompagnati dentro dalla guardia ; e col permeflb e prefenza del Deputato di fettimana fi confegnera quanto ricer- cheranno •, ricevendofi il denaro dopo che fara ftato immerfo in aceto , o in acqua di mare » §. IV. L' acqua per ufo di detti Imbarchi fl prendera in tempo di eftate nell' ora di mezzogiorno , e nell' inverno prima di ufci- re il Sole. I Baftimenti , che fono fuori del mare del Lazzeretto, la prencieranno in luogo fuori del commercio , e propriamente al Cafino della Sanita colla prefenza degli Officiali foliti e del Depu- tato di fettimana ancora fe vi voglia intervenire . Quelli perb , che faranno contumacia nel Lazzeretto , fi ferviranno dell' acqua dell' iiteifo Lazzeretto , e la riceveranno alia prefenza del Cuflode o del Vicecuflode . §. V. Quando dalle Navi e da' Legni fuddetti fi volelTe o fcari- care robba non foggetta ad infezione, o caricare altro genere in con- tumacia per andarfene e profeguire il loro viaggio , fi dovra otte- nerne il permeffo della Deputazione , la quale lo accordera dopo che avra intefo il parere de' fuoi Medici per determinare quali merci fieno fufcettibili d' infezione , prefcrivendo al tempo fleflb le dili- genze da ufarfi nel trafporto in terra , neir Imbarco delle fud- dette merci , P uno e P altro de" quali dovra efeguirfi coif afliften- za e coir intervento di un Deputato per tre ore continue tanto la mattina , quanto il dopo pranzo , deirAttuario in qualita di Fifco , e delle neceifarie guardie ; e parlando delle Navi e de' Legni in con- tumacia , P Officiale a cui fi appartiene , fara la toccata delle Pa- tenti , cioe defcrivera in pie di quelle le merci sbarcate,o di nuo- vo caricate in contumacia , e la partenza dell' Imbarco fenza avere ayuta pratica in MeiTina. CAP. I * ) CAP. VII. Del naufragio di Navi o di Legni fofpetti I §. I. A Ccadendo preffo le fpiagge foggette alia Deputazione di J~\ Meflina il naufragio di un BafHmento procedente da luogo infetto , o di proflimo fofpetto , fi porteranno fubito al flto del naufragio un Deputato , il Senatore di fettimana , P Attuario , un Medico , il Portiere , e gli altri Officiali della Deputazione . EiTendovi cadaveri rifpinti dal mare , fi daranno gli ordini per la fepoltura de' medefimi in fofle profonde , e vi fi fara foprap- porre calce e terra dalle perfone iftefle , che fcamparono dal nau- fragio , con dar loro vettovaglie , e provvederle di una Barca ca- pace di contener tanto le perfone ? quanto le robbe . Si avvertira perb fopratutto , che le guardie deftinate in tale incontro , non pratichino con alcuno $ h£ prendano in mare o fulla fpiaggia robba alcuna del fommerfo Baftimento ; e fi mandera finalmente in certa diftanza una Feluca di guardia per ifcortare dette perfone nel Lazzeretto fporco , non permettendo loro di andare altrove , ancorche promettano di andar fuori Regno. §. II. Se perb il naufragio accadefTe nel Littorale foggetto alia giurifdizione di Melfina , vicino a qualche Citta , o luogo abitato, i Giurati e gli OfFiciali locali dovranno immediatamente por le guardie alia fpiaggia , ed impedire rigorofamente che la gente del paefe non prenda robba , ne tratti con gli uomini delFImbarco nau— fragato . E ficcome il mare fuole in flmili incontri gettare robba o cadaveri in qualche diftanza e fuori delF abitato , percjb fara cofa molto falutevole , che in un gran tratto di fpiaggia fi pon- gano guardie fedeli in ragionevol diftanza P una dalP altra , dc- vendo efTer cura del Giurato locale di fituarle ne' luoghi proprj , e vifitarle di notte e di giorno per offervare fe fieno vigilanti . Cib efeguito , gli Officiali con efpreffo corriero daranno avvifo del- P accaduto naufragio alia Deputazione di MerTma , e ne attende- ranno gli ordini opportuni per loro governo . La Deputazione di Meflina ricevutone avvifo , fenza perdita di tempo deftinera per portarfi fopra il luogo un Deputato , un Medico , P Attuario , il Portiere e due Guardiani , affinche colla prefenza loro fi provve- da opportunamente al bifogno , e fi metta ogni cofa in buona cati- tela 5 dovendo il Deputato far confapevole di tutte le date difpo- iizioni la Deputazione di Me/Tina . g.III [ ^7) §. III. I diritti che nel cafo di fimile naufragio potranno efi- gerfi da Miniftri , e dagli Officiali fubalterni , faranno i feguenti: II Deputato , ne 1 limiti del Coftretto , oaza una al giorno ; e fuori di eiTo , onza una e tari fei . ' II Medico, nel Coftretto tari dodici; e fuori di eiTo, tari di- uiotto . I Portieri , tanto dentro quanto fuori del Coftretto , tan otto . .1 Guardiani , tanto dentro quanto fuori del Coftretto, tari cin- que , fe vi occorra vettura per portarvifi ; altrimenti tari tre per ciafcuno . II Giurato del luogo , ove e accaduto il naufragio , per quei giorni che s 1 impieghera nella cuftodia del Littorale , tari dodici al giorno . II Medico locale , fe occorrera fare qualche vifita alle perfo- ne falvate dal naufragio finche non fara venuto il Medico della Deputazione di MeiTma , tari otto per ogni viiita . Il Servente , tari tre al giorno . I Guardiani per ogni notte e giorno , tari tre per ciafcuno . Oltre le defcritte tafTe non fl dovra pagare altra fomma , an- zi s' incarica il Deputato , che procuri di ottenere tutto quel ri- fpannio che gli fara pofTibile . §. IV. Se la diftanza del naufragio non permettelTe , che il Deputato e gli Gfticiali della Citta di MeiTina vi fi poteilero condurre in breve tempo , il Giurato locale effendovi cadaveri , dara la prowidenza che fi fepellifcano colle gia prefcritte caute- le , e coll' intervento del Medico locale e del Maeftro Notaro della Corte Giuratoria . II fotterramento , quando non vi fieno uo- mini fcampati dal naufragio , fi efeguira da' paefani , con tutte le dovute e poflibili precauzioni , cioe con uncini lunghi ed aftati , onde fi eviti il contatto ; cautele , che fi dovra nno egualmente praticare colle robbe vomitate dal mare , tirandole a terra con afte quando fieno poco diflanti dalle fpiagge ^ e fe vi fara comodo di Barchette,fi ufera ogni diligenza per mettere in falvo dal nau- fragio quanto fara pofTibile in beneficio degF interelfati , difponen- do il Giurato locale , che alia riferva degli ftracci e cofe di niun valore , che raccogliendofi infieme fi dovranno abbruciare con tutta la cautela , le altre robbe ricuperate fi portino a confervare nella flan- za medeflma , ove il tengono cuftodite le perfbne , e alia quale u deftineranno due guardie di fperimentata fede e diligenza , affin- che non permettano in alcun modo ne la pratica delle perfone C colla ( '* ) colla gcnte del paefe , ne T eftrazione dalla Barracca della minima porzione di dette robbe , finche non giungeranno il Deputato e fara lecito , paffata la contumacia , di procedere alia vendita di tanta porzione di robba , quanta fara neceiTaria pel pagamento di effe fpefe, notificandofl antecedentemente la vendita ai fuddetti intereffati , affinche v' intervengano volendo , o faccia- no afliflervi il loro Procuratore 5 e non intervene ndovi o non fa- cendovi affiltere , fi eleggera per gli atti del Maeilro Notaro del Senato un Curatore che nella vendita invigili ai loro interefli . §. VII. Nel cafo per6 , che le mercanzie del naufragato Bafii- mento appartengano a perfone eftere , s intimera il Confole della nazione a cui fpettano le merci , o per pagar le dette fpefe , o per afliftere alia vendita della robba nella forma di fopra difpofia . §. VIII. Non eflendovi fopra del Bafiimento merci di forta al- cuna , o elfendovene in quantita non fufficiente alia foddisfazione delle fpefe , fi efporra in vendita tutto quello che fi trovera nel buco della Nave , Battello ed armeria , coir ifteffe folennita di fo- pra efprelfe 5 e non bafiando neppure queflo , la Deputazione ne fa a relazione a S. M. per attenderne le Sovrane provvidenze . §. IX. Sara cura del Maeftro Notaro di notare tutta la robba, che fi vende , in pie del riferito inventario ; e per quefta fatica e per T aifiitenza alia vendita , non gli fi dovra pagare altro diritto che quello di tari dodici . §.X. (19) §. X. Non eflendovl robba , ne Confoli , ne intereflati delle mercanzie o deH'Imbarco naufragato , in quefto cafo le fpefe fatte nel luogo del naufragio fi fuppliranno dalle Univerfita vicine , e quelle dell' acceffo della Deputazione e deir Officiate di Sanita dal Senato di MefTina , giacche le fpefe che fi erogano per fimili cau- tele , conducono alia confervazione della pubblica falute . §. XL Se gli abitanti delle Citta o Terre vicine al luogo dell' accaduto naufragio aveffero incautamente praticato colle per- fone , o prefo robba dalF Imbarco naufragato , fi togliera immedia- tamente il commercio con quelle Citta e Terre , chiudendone le porte , e non eflendo murate ft apporranno le guardie in tutte le vie ed i pafli pe 9 quali vi (i puo penetrare ,• raccomandandoft in quefto cafo alia Deputazione di Sanita di MefTina , che colla fua avvedutezza , ed a feconda delle circoftanze del luogo e deir occorfo avvenimento , dia tutte quelle provvidenze le quali crede- ra maggiormente opportune per la cautela della pubblica falute . §. X1L Se pero l'lmbarco fofle di remoto fofpetto fara baflante provvidenza quella di metteril in contumacia le perfone , che avran praticato , per quel periodo che ilimera proprio f accennata Depu- tazione di MefTina. CAP. VIII. Delle Navi e de' 1 Legni infetti . §. L A^Apitando un Imbarco , che venga da luogo gia dichiarato V^^i infetto , o da luogo in cui fi abbia notizia di enervi pefte ; o portando robba e perfone procedenti da luoghi tali 5 o avendo praticato con altri Imbarchi , che fofTero cola flati ; dovra condurfi aflfolutamente nel Lazzeretto di tutto fpurgo, ove fi olfer- veranno le regole , che Ci pubblicheranno fubito che a tenore degli ordini Reali fara coftrutto . §. II. Sino a tanto pero che non fara coflrutto il fuddetto nuo-' vo Lazzeretto di tutto fpurgo e refo fervibile , quei Bafiimenti , che non potranno effere ammefii nelP attuale Lazzeretto , avraano la facolta di fcegliere in quale de' due Lazzeretti fporchi piu vici- ni , di Malta cioe e di Livorno , vogliano andare a metterfi in contumacia \ e decifo che avranno il luogo , un Baftimento Regio armato li accompagnera colle debite cautele ; fi afiicurera , che fieno effettivamente entrati nel Porto che avrauno fcelto , fia di C 2 Mai- ( 20 ) Malta fta di LiVorno 5 e ne riportera in MeiTina gli autenticl documenti de' Regj Confoli de' fuddetti luoghi , e delle rifpettive Deputazioni di falute . S' invigilera nel tempo, fteftb colla maggiora attenzione , che il Baftimento. infetto o (bfpetto , il quale non' potra elTer ricevuto nelP attuale Lazzeretto di Meflina , nelT anda- re a quello di Malta o. di Livorno , fcortato come fi e detto, non tocchi venm' altro luogo , ne pratichi ed abbia cornunicazione con chicchefia in mare . §. III. E nel cafo di ternpefta o di naufragio , che forzofa- mente lo faccia toccar terra P il Comandante del Baftimento Re- gio , che lo. accompagna , dara i neeeflarj avviii ai Guardiani di San ita , e ad altri .. §. IV. Se pero il Baftimento infetto o fofpetto come fopra \ non fara ricevuto ne in Malta > ne in Livorno , o fara in tale ftato che non fia fperabile che in alcuno di quei Lazzeretti fia ricevu- to ; in tal cafo ft dovra rimandare in Levante , o fia nel luogo , o di tela , o di altra- cofa capace d' infezio- ne . L' importo- de' viveri e di ogni altra cofa , che fara fommi- niftrata , ficcome le fpefe di Guardie , Officiali e Miniftri della Deputazione di Sanita , dovra pagarft. dal Padrone dell' Imbarco 9 q dal Confole deila Nazione * PAR* PARTE SECOND A. CAP. I. Del Latere no e d£ fiioi Maga-Qini • J. I, TL Lazzeretto di ofPervazione di Mefuna deftinato alia con- | tumacia di perfone e di merer fofpette d' infezione , fara formato da molti Magazzini , in ciafcuno de' quali eflendovi i varj ripartimenti ,. feparati tra loro con mura alte e con doppj raftrel- li , fi entrera per una porta , che abbia le grate di ferro , 1' una diftante dalfaltra in modo che impedifca 1' unione di due braccia, per evitare i difordini che ne potrebbero avvenire in pregiudizio deila pubblica falute-.. §. II. Le fineflre de v Magazzini , che riguardano il mare , fa- ranno cuftodite con grate di ferro , talmente ftrette che non pof- fa paflarvi una mano : quelle dell a parte di terra trovandofi mag- giormente- efpofte al pericolo del commercio , fa duopo , che oltre alia cuftodia di limili grate , fleno munite altresi di graticole di filo ferro , o di rame come non foggetto alia ruggine . §. III. II Lazzeretto fara vifitato due volte all' anno dalla De~ putazione di Sanita,. affinche ne riconofca lo ftato,e dia le prov- videnze neceifarie tanto per le fabbriche , quanto per ogni aitra cofa , ne** precedenti articoli ordinata e difpofta . §. IV.. Le fpefe delle riparazioni si del Lazzeretto, si del CafT- no della Sanita e deli' altro del Faro , addetto al commercio de' Guardiani , quando eilgano pronta efecuzione o fieno in fomma minore di onze due , fi faranno a folo mandato della Deputazio- ne , in fequela del quale il Razionale della Scala Franca fpedira le polize del pngamento , con rifcuotere per le fpefe del Lazzeret- to e del C-ilino della Sanita il Certificato del Cuftode.,e- per quel- le del Cdfmo del Faro 1' aflicurazione del Deputato cola deftina- to . Quando pe o le divifate fpefe eccedano la fomma di onze due y (i efjguiranno previa la relazione delT Ingegnere , emanando- Luc i bandi » e liberandofene il partito al migliore offerente a CAP, CAP. II. DelP officio deL Cuftode del La^eretto* §. I. T L Cuftode , alia di cui fopraintendenza rimangono affldati I la direzione ed il buon regolamento del Lazzeretto , do Yra cflere uomo facoltofo , abile , zelante del pubblico bene , alie- no da qualunque traffico e commercio , non congiunto in paren- tela , ne dipendente in modo alcuno dai Miniftri della Deputa- zione di Sanita , e al tempo fteftb fornito della perizia di varie lingue , cosi per afticurare la confidenza che in lui debbono ri- porre i Padroni delle merci introdotte in Lazzeretto , come per tutte le altre buone confeguenze , che dal Cuftode fi poffono fon- datamente fperare nella importante materia della pubblica falute . §. II. Eletto il Cuftode da S. M. a nomina del Vicere , prima che abbia il poftefth della carica , dovra preftare idonea malleva- doria nella fomma di tre mila fcudi per gli atti del Maeftro No-* taro della Reale Azienda , rimanendo a carico di quefto , che la mallevadoria fi rinnovi ogni anno : lo che non feguendo , e man- cando il Cuftode , o divenuti inabili i fuoi mallevadori , tutto cor- rera a rifchio e ad interefle del fuddetto Maeftro Notaro . §. III. Si fara al Cuftode la confegna del Lazzeretto dal Mi- niftro della Reale Azienda , colF intervento del Regio Segreto , del Proconfervatore , e del Deputato di fettimana ; e di tutto cio , che vi ft trovera per conto del Regio Erario , ft formera per gli atti del riferito Maeftro Notaro un efatto e dillgente inventario , di cui fi eftrarranno tre copie autentiche , da confegnarfi T una alia Deputazione , Taltra al Cuftode , e la terza al Regio Segreto ; do- vendo in cafo di vacanza del Cuftode farfi il rincontro di tutto , affinche rinvenendoft mancanza delle robbe confegnate fi fupplifca co 1 beni o del Cuftode o de' fuoi Mallevadori come fopra . §. IV. II Cuftode godera il falario di onze zoo« alF anno , da pagarfi pofpofte di tre in tre mefi , a mandato della Deputazione di Sanita , dagF introiti ed emolumenti del Lazzeretto . Quefto fa-, lario non potra mai elfere foggetto ad impedimento alcuno . §. V. II Cuftode avra il comodo delF abitazione nello dePCo Lazzeretto , aftinche eftendovi contumacia di perfone o di merci , vi rifieda indifpenfabilmente in tutto il corfo di efta,tanto di gior- no quanto di notte \ potendo folo nel tempo in cui non vi fieno con- contumacie , abitare in Citta , non reftando pero mai di notte fuo- ri dclla medefima : ordinando il Re , chc >fieno affatto abolite le Viceregie difpenfe , colle quali era folito al Cuftode accordarfene la licenza. §. VI. Nella cafa del Cuftode abitera fempre col titolo di Maf- fara una Donna , che fia di eta provetta e di buoni coftumi , da deftinarfi agli ufi proprj del di lei meftiere , e godera P annuo fa- lario di fcudi 30. pagabili nella fteffa forma , e dal fondo me- defimo deflgnato per quello del Cuftode . §. VII. II Cuftode terra in fuo potere 'le chiavi tutte del Laz- zeretto , procurando con ogni vigilanza , che tutte le porte fieno chiufe a dovere , e non aperte fe non che pel folo bifogno delle contumacie . §. VIII. Non efeguira altri ordini fe non quelli , che gli per- verranno dalla Deputazione di Sanita 5 e occorrendo cofa che me- riti providenza o rimedio ulteriore , la fara prefente alia fteffa De- putazione , o in voce o in ifcritto > fecondo che efiga 1* importan- za del negozio , afpettando fempre gli ordini della medeiima De- putazione . §. IX. Qualunque contravenzione del Cuftode alle divifate leg* gi , che riguardano T efercizio dell' importante di lui carica , far& irremifibilmente punita colla morte . CAP. III. DelP officio del Vice-cuflode • §. I. - TL Vice-cuflode , nella cui perfona fi deflderano i requifiti di X eflere , egualmente che il Cuftode , foggetto probo e di buon nome , fara di Regia elezione a nomina del Vicere .' §. II. Avra il falario di onze 150. all' anno , le quali fi pa- gheranno pofpoftamente di terza in terza nello fleffo modo difpo- flo pel Cuftode , e non faranno flmilmente foggette ne a fequeftro, ne ad impedimento alcuno . §. III. I doveri della carica del Vice-cuflode faranno gli flefli, che quelli del Cuftode , dividendofl fra loro tutte le operazioni , che riguardino il buon governo e regolamento del Lazzeretto 5 e confeguentemente procederanno pel Vice-cuflode i divieti e le pe- ne medefime flabilite nelle prefenti Iflruzioni pel Cuftode , eifendo tenuto ancor quello alia legge della refidenza in Lazzeretto nel tern- tempo della contumacia 5 e quando quefta nbn vi fia , a foggior^ nare in Citta , ed alia totale indipendenza dalle materie di traffic co e di commercio . §. IV. II Foro del Cuftode e del Vice-cuftode fara privativa- mente quello del Giudice della Scala e del Portofranco per le cau- fe pafTive , tanto reali quanto perfonali . §. V. II Cuflode e il Vice-cuftode procureranno di non am- mettere alcuno all' efercizio di verun' impiego nel Lazzeretto , fe prima non colli loro di elTerfene regiflrato il titolo o Felezione ne- gli atti della Deputazione , il Maeftro Notaro della quale dovra tenere per quell' oggetto un libro di regiftro di tutti i titoli e di tutte le elezioni degli Otficiali del Lazzeretto. CAP. IV. Deir officio del Cancelliere del La^eretto . §. I. " |*L Cancelliere del Lazzeretto , che ne dee regolare la icrit- 1 tura , fara un foggetto perito in queffca , abile ed onelto , da eleggerfi da S. M. coll' annuo falario di onze cinquanta paga- bili nella fteffa forma di fopra efpreffa per gli altri Officiali . §. II. La fcrittura del Lazzeretto fara compofta da fei libri con fogli numerati , e colle feg'uenti rubriche : II primo portera il titolo di Libro di Entrata , in ctii fl note- ranno la quantita e la qualita delle merci e robbe introdotte per purgarfi nel Lazzeretto , co' nomi de' rifpettivi Padroni . Il fecondo libro intitolato di Ufcita conterra un' efatta nota del- la quantita e qualita delle merci , che ne fortono dopo purgata la contumacia , e del feguito pagamento del legittimo diritto . II tefzo libro avra il titolo di Appre^i delle mercan^ie entrate in "Lcufleretto 9 fecondo la Tariffa impreiTa nella fine delle prefenti Iflruzioni . II quarto libro fara un Regiftro d£ Teftamenti e difpofcioni ulti- rne delle perfone in contumacia . II quinto fara deflinato agl' Invemar) delle robbe rimafle da* morti nel Lar^eretto . II fefto finalmente conterra la Defcri^ione delle quarantcne dS Paf- faggieri , de' quali fi dovra n no notare i nomi , i cognomi , la pa- tria , il luogo d' onde vengano , il giorno in cui vi giungano , ed il periodo della contumacia ? con regiftrarvi/i in primo luogo il ( »» ) il mandato in ifcritto dclla Deputazione , che dovra il Cancelliere oripinalmente confervare preiTo di se , e quindi tutto cio che fuc- ceflivamente fara per occorrere nel tempo delle contumacie . Si dovranno inoltre notare in quefto libro i nomi dz Capitani , del Guardiano e de 1 Facchini defrinati alia loro afllftenza . .§. III. I defcritti fei libri faranno confegnati dalla Deputazione tanto al Cancelliere , quanto al Cuftode del Lazzeretto , ufandofi tutte le poflibili cautele onde non polTano effere mutilati in alcu- na parte , ne fofFrire la minima alterazione . Di quefto atto di confegna fi fara particolare appuntamento nell' Officio della Depu- tazione , regiftrando diftintamente il giorno , mefe ed anno , co* fogli e colle rubriche di ciafcun libro ^ e il Cancelliere e il Cu- ftode dovranno di mano in mano che i libri vadano ad empiril , reftituirli alia Deputazione per eflere confervati neli' Archivio di eiTa , e riceverne i nuovi . §. IV. Non fi permettera che in detti libri Ci fcriva cofa alcu- na di altro carattere che di quello del Cancelliere o del Cappel- lano in materia di Teftamento o di altra difpoflzione ultima , con- venendo , che in libri di tanta importanza , i quali debbono ia ogni tempo far piena ed indubitata fcd.Q , non ponga la mano fe non la perfona a cio legittimamente deputata 5 anzi per togliere qualunque dubbio di alterazione , fi ordinera che in ogni fbglio fcritto fegni il fuo nome il Cuftode : la qual cofa fara di cautela anche per lui fteffo , il quale e tenuto a render conto di tutta la robba , che s 1 introduce nel Lazzeretto , e fe ne eftxae . §. V. Al Cancelliere oltre lo ftabilito falario altri diritti non competeranno fe non quelli delle copie di fcritture eftratte da 1 fuoi libri a ricerca de' Paffaggieri , degl' interefTati delle mercanzie , c de' Capitani de' Baftimenti . §. VI. Trovandofi , che i libri non fieno mantenuti nella rife- rita forma , o riconofcendofi mancanti in cofa alcuna , faranno pu- niti tanto il Cancelliere , quanto il Cuftode , colla privazione de* loro rifpettiyi officj , e con altre pene rifervate a S. M. D CAP. C A P. V. Del Cappcllano del Latreretto » §. I. ' TN Cappcllano col carattere di Confeflbre , e col falario V^J di onzs 30. , fara prefcelto dalla Deputazione per la celebrazione della Mefla ne 1 giorni di fefta , ed in quelli di con- tumacia , e per afTiftere coloro , i quali &' infermeranno nel Lazze- retto . §. II. Oltre al fopradetto annuo falario di onze trenta , fara cura della Deputazione di Salute di fargli delle ftraordinarie rico- gnizioni , a mifura dello zelo che avra moftrato , e de' rifchi ai quali fi fara efpoflo in qualche particolare circoftanza ed occafio- ne . La. IteiTa facolta di fare, ftraordinarie ricognizioni s' intenda accordata alia Deputazione rifpetto ai Medici , ai Chirurghi , al Cancelliere , ai Guardiani , ai Facchini , ed altri infervienti , cosi. all' uno % come ^ altro Lazzeretto .. CAP. V L De* Guardiani di Sanaa , e de Facchini del Lij^ereuo * $.1. X Guardiani di Sanita faranno al numero di cinquanta , cioe X. venti ordinarj col foldo di tarl tre ficiliani al giorno per ciafcuno , da goderfi anche ne* tempi in cui non fervano , e tren- ta fopranumerarj da confeguire il fbldo quando fieno. nelF efercizio del loro impiego ., Queflo. foldo il paghera loro dagl' introiti del Lazzeretto , cedendo in beneficio della Regia. Corte i diritti , che i Baftimentt ed i Trafficanti corrifpondono per la guardia de' me- deiimi .. §. IL Sara di Viceregio diritto. Telezione de' Guardiani , facen- dofene prima dalla Deputazione la nomiiia in foggetti probi , di piena confidenza , e che fappiano fcrivere .. §. III. Non i\ dara il poflelTo agli eletti per quefte cariche ,' fenza eifer preventivamente matricolati ne r libri della Deputazione, e neir Officio del Giudice privativo. del Portofranco , ordinando , che per tal matricola non 11 debba pagare diritto alcuno . §. IV.. Nel cafo di vacanza di un Guardiano ordinario> , fub- entrera il piu antico de' fopranumerarj , e /I foftituira a quelio un nuova fopranumerario ,, §JIL §. III. Tutte le mancanze de 1 Guardiani nelF efcrcizio del loro itnpiego ancorche leggeriilime , potendo recare graviffime confe- guenze in pregiudizio della pubblica falute , faranno punite colla pena di morte . §. VI. L* ubbriachezza , in cui (i trovi caduto alcuno de' Guar- diani , fiira un delitto da caftigaril colla perdita delF impiego , e coila inabilitazione ad altra carica del Lazzeretto : onde in quefto cafo ia Deputazione palfera fubito a rimuoverlo , e fare la nomi- na per la prowifta della di lui piazza •, la qual cofa non efeguen- doil , non folo ne fara riprefo , ma verra punito ancora ehiunque de* Deputati fara riconofciuto colpevole . §. ViL Quando per qualunque altra cagione credefle la Depu- tazione non piu idoneo al difimpegno di fua carica alcuno de* Guardiani , avra la facolta di rimuoverlo , e rapprefentarne la cau- fa al \ icere , per F elezione di altro Guardiano . §. A III. Per qualunque imbarco fofpetto fi deflineranno dalla Deputazione con gli ordini opportuni tre Guardiani , due per fare' alternativamente la guardia di notte e di giorno , ed ii terzo per affiitere al trafporto delle robbe o perfone nel Lazzeretto , ed ivi rimanere ', quantunque fia terminato il trafporto , a confumare o colla robba o colie perfone medefime la prefiiTa contumacia ; do- vendo detti Guardiani farla per tutto Fintiero periodo a fpefe del Capitano deli" imbarco , anche qualora quefti volelTe partire prima di terminarla. §. IX. Queda deftinazione fi fara con equita e con diftribu- zione fuccefliva , onde la fatica fia egualmente ripartita tra tutti i Guardiani , e fi ottenga il fine di farli divenire tutti pratici c periti nelF efercizio del loro impiego . §. X. Le guardie da apporfi ai Bafiimenti da Guerra di qua- lunque Potenza , foggetti a far contumacia , ftaranno al di fuori fopra Feluche , o altre picciole Barche . §. XI. Se la Deputazione giudichera alcuna volta non efier ba- flanti per la cuftodia di un Baftimento di grave fofpetto due foli Guardiani, allora fara del fuo prudente arbitrio Faggiungerne al- tri a mifura delle circofianze del cafo , o pure il defiinare oltre de* due Guardiani un Sopraintendente , che fia foggetto di eta pro- vetta , di civili natali , non commerciante , ne dipendente in con- to alcuno dal Capitano delF Imbarco . Dovra perb la Deputazione in fomigliante cafo prendere in confiderazione non meno Faccerto della pubblica falute , che il minore aggravio del couamexcio . D 2 %XU. ( ^ ) . §. XII. Qualora per la moltitudine delle contumacie , oltre de' Guardiani ordinarj e fopranumcrarj , ve ne fofle duopo di altri , la. Deputazione li prefcegliera. valcndofi di perfone onefte e di nota confidenza ; ma fuori di tal cafo fara affolutamente proibito il po- ter/i fervire di Guardiani , che non fteno eletti nella maniera di fopra efpreffa , fotto la pena di onze 5 Q. da depofitarfi nella Ta- vola pecuniaria a nome del la Regia Carte , e da applicarfi in bene- ficio del Lazzeretto ; per la rifcoflione delle quali procedera contro i Deputati tutti , e ciafcuno di efli in folidum , fenza formalita , ne figura alcuna di giudizio , il Giudice privativo della Scala e del Portofranco . §. XIII. Al fervizio delle perfone ed al maneggio delle merci introdotte in Lazzeretto il deftinera una Compagnia di 3 6. uomini Svizzeri o Bergamafchi in qualita. di Facchini , e rimarra a carico delF intiero corpo di detta Compagnia il mantenere fempre compi- tQ il numera di 3 6. Individui \ e nel cafo , che veniffe meno al- cuno di efli per morte , o perche il Giudice privativo , a rappre- fentanza della Deputazione , non lo ilimaiTe idoneo all' efercizio di fimile impiego , la Compagnia dovra furrogarvi altro Individuo di fua Naziane . §. XIV. Matricolati che faranno i detti Facchini nell' officio della Deputazione , ed in quello del Giudice privativo , fenza pa- gamento di diritto alcuno , ne la Deputazione ne il Cuftode po- tranno valerfi pel maneggio delle merci di altre perfone , fotto la Itefla pena di onze cinquanta ftabilite nel §. 12. del prefente ca- pitolo contro i Deputati di falute . §. XV. Le Stanze o i Magazzini del Lazzeretto faranno te- nuti fempre da' Facchini con fomma pulitezza , in guifa che non vi relli cofa foggetta a contagio , e poffa U Cuflode con ficurezza della falute efeguire le due viiite al giorno , che e tenuto a fare In tempo di contumaciam e quando alcuno di detti Facchini fi tro- vaffe non aver foddisfatto a quefb parte del fuo dovere, perdera in tale cafo la mercede di quel giorno > e quefta andera in benefi* cio a del Cuftcde, o di chiunque altro avra fcoperta la mancanza * §. XVI. Se accadeffe , che per colpa o per omiflione de 1 Facchi- ni deftinati alia contumacia forTrifiero detrimento alcuno. le merci affidate alia loro cura , dovranno rifarne il danno cosi ia Compa- gnia tutta in generalc , come ciafcuno dzgY Individui in particola- re , reflando a cio obbligati e le perfone ed i beni ; ma poichc tutto cio non pu6 feguire fenza la colpa del Cuftode , a cui ap- par» ( *9) partiene il fopraintendere a' Facchini nel buon governo e maneg- gio dellc merci , fi ordina pertanto , che nel cafo di ritrovarfi ina- bile aJla rifazione de' danni la mentovata Compagnia , fi conceda a.oV interefTati il ricorfo contro il Cuftode e fuoi beni , dichiaran- dofi doverfi procedere con quefta legge di ordine , quando non vi iia pofitiva mancanza della robba che fi cuftodifce , giacche in que- fib cafo per la indennizazione del Padrone rimane principaimente obbligato il Cuftode . §. XVII. All' impiego di Guardiani di Sanita , egualmente che a quello di Facchini , non potranno effere ammeffi al tempo Iteffo due fratelli , ne un padre ed un figlio ; ne potranno cosi gli uni > come glialtri, tenere ofteria, o fare altro negozio colle perfone di contumacia , ovvero ricevere cofa alcuna dalle medefime fotta qualfivoglia pretefto fia di donazione , fia di itraordinario fervizio, fia di fpefc di vitto , o per altra cagione , reflando foggetti i con- traventori alia pena della perdita dell' impiego , e di anni tre di galera ; nella quale s* intenderanno altres'i incorfi , fe nel tempo delle contumacie condurranno in lor compagnia nel Lazzeretto le proprie moglj e i proprj figli , o qualfivoglia altra perfona ; eften- dendofi tal pena anche ai Guardiani pofti alia cuftodia de' Bafti- menti e delle perfone fuori del Lazzeretto , qualora vi permetteffero T accefib di alcuno . §. XVIII. Non fara lecito alia Deputazione di valer/i de' Guar- diani e Facchini , deflinati ad una contumacia non ancora termi- nata > pel fervizio di una nuova contumacia , affinche non fi con- fonda T una coll' altra 5 per la qual ragione dovra fempre tenerfi diitinta norizia del deftino ed impiego , in cui viene adoperato ciafcuno de' Guardiani e Facchini : e ficcome coftoro fono tenuti a fare refiftenza ad ogni attentato delle perfone in contumacia , per cui fi metteffe in pericolo la pubblica falute , percio fi conce- de ai medefimi per loro difefa la delazione di armi , non pero pioibife . §. XIX. Pe' delitti e per qualunque altra caufa riguardante I' efercizio della loro carica faranno , tanto i Guardiani quanto i Facchini, immediatamente foggetti alia Deputazione di Sanita 5 ma nelle caufe paffive attinenti alia carica , reali non meno che per- fonali , riconofceranno la giurifdizione del Giudice privativo del Por- tofranco , dovendo per le caufe attiye e pe' delitti comuni eifer giudicati dal Magiftrato ordinario. ai CAP. (30) CAP. VIL De Piloti i §. I. ^>Ontribuendo molto alia cuftodia della pubblica falute , V^^i che T officio de' Piloti del canale di Medina fia regola- to con provvidi ftabilimenti , fi ordina in primo luogo , che nef- funo poffa efercitare il meftiere di Piloto fenza riportarne da chi S. M. deftinera la Patente , e fenza eifere appro vato dalla Depu- tazione di Sanita . §. II. II numero de' Piloti non eccedera quello di quaranta ; fedici de' quali rifiederanno in Meffina , e ventiquattro nella Torre del Faro . La meta di ciafcuna di quefte due fquadre dovra fare alternativamente la guardia in ogni fettimana .* ful far del giorno ogni mattina , e la {era alle ore due della notte , fi deftinera uno di efii in ilto eminente , per ifcoprire i Baflimenti , che verranno ad entrare in canale , e darne avvifo alle rifpettive Squad re j do- vendo allora i Piloti di Meflina andare all' incontro de' Baflimenti flno alia Scaletta , e quelli del Faro fino a tre miglia di la della Torre per accompagnarli o pel canale o fino al Porto . §. III. Venendo i Piloti rifiutati da' Baflimenti , fi dovranno ritirare fenza pretenflone di cofa alcuna ne da' rifpettivi Confoli ne dalla Deputazione di Sanita . Se pero faranno chiamati co' fo- liti fegni o della Bandiera MafTa o del tiro del Cannone , dovran- no fubito accorrere , e dare ogni pofllbile ajuto ^ ma per qualun- que cafo , eziandio di tempefta , non ardiranno falire fugl'Imbar- chi , dovendo fempre guidarli da fbpra le Barchette' in diftanza , fenza converfare , ne praticare colle perfone dell' Imbarco ^ e fol- tanto fi permette loro in cafo di tempefta il poter ricevere ed at- taccare le Barchette co' capi di fparto impegolati ed incatramati, come il e fempre praticato . §. IY. I Piloti faranno indifpenfabilmente obbligati a fare un' efatta relazione tanto al Guardiano del Porto , quanto alia Depu- tazione , del numero e della qualita de' Baflimenti , che avranno condotti , dichiarando di qual nazione fieno , d' onde procedano , quali merci portino , reftando obbligato il Guardiano del Porto a dare immediatamente avvifo di tutto al Governatore della Piazza. §. V. Per la mercede de^ Piloti fi oftervera la TarifFa folita , pagandofi loro dai Capitani de' Baftimenti ' t e non foddisfacendo queift f *?1 . quefti a fimili fpefe , fara lecito ai Piloti , che con grave cimento di pcrdere la vita accorrono alia difcrezione de' Baftimenti paflaggie- ri , ripetere la mercede da' Confoli delle rifpettive Nazioni , i qua- Ji fe ne faranno poi rimborfare da' Capitani de' Baftimenti : che fe fucceflivamente fi trovaffe , che i Piloti occultando il vero , oltre alia foddisfazione della mercede ricevuta da' Capitani de 1 Baftimenti fcortati , P aveflero voluta fraudolentemente efigere anche da' Con- foli , o fe fi veniife in cognizione , che i medefimi avefTero ardito di praticare colle perfone de' fuddetti Imbarchi ^ o di ricevere a ti- tolo di regalo , di fervizio ftraordinario , e fotto qualunque altro motivo o pretefto , cofa alcuna ^ in tutti gli efprefll cafi s' intende- ranno irremifibilmente incorfi nella pena della privazione dell' offi- cio , di anni tre di Galera , e di altre pene ad arbitrio della De- putazione fecondo la gravita maggiore o minore del delitto . CAP. VIIL Delia. Contumacia delle perfone 3 merci , e robbe net La^eretto ► §. I. 'V TOn fara ricevuta in contumacia nel Lazzeretto ne per— X \l fona , ne merce , ne robba alcuna fenza 1' ordine in ifcrit- to della Deputazione di Sanita , in cui dovra efTere il tutto diftin- tamente notato r per non dare luogo agli equivoci , che fi potreb— bero prendere col pregiudizio della pubblica falute .. §. IL II trafporto delle merci , robbe e perfone dagl' Imbarchi al Lazzeretto feguira su* Caicchi proprj degli ftefii. Imbarchi, e coll'" afTiftenza del Guardiano di Sanita , efTendo- tenuti i Marinari a riporre le merci nel luogo. de/Ignato loro dal Cuftode a Vicecu- ftode , e ritornarfene pofcia direttamente al loro Imbarco, collo ftek fo Guardiano : ma non fi permetteranno i fuddetti trafporti che daila prima ora della mattina dopo aperto il Lazzeretto , fmo ad un' ora competente del giorno , in modo che non refti nella not- te imbarcata robba alcuna fopra i Caicchi ; e contravenendofi a queita legge , il Guardiano incorrera nella pena di anni dieci di Galera , e la robba imbarcata reitera. confifcata a beneficio del Laz- zeretto . §. III. DovendofT ritirare nel Baftimento i Marinari dopo aver condotto su i proprj Caicchi e lafciato in Lazzeretto i PafTago'ieri, la robba e le merci , andera alia lor vifta la Feluca del Guardia- no del Porto , il Capo della quale avvertira bene , che detti. Ma-- rinari (it) rinari ritornino in dirittura al loro Imbarco , fenza trattare con al- cuno , o trattenerfi in verun luogo , ne fe ne appartera giammai fe prima i Caicchi non faranno ftati ritirati dentro aH"imbarco . E nel cafo che i Marinari di detto Caicco contraveniffero aquefta legge , coloro che ftanno di guardia nella divifata Feluca , avran- no la facolta di coftringerveli colla forza , cd anche con fare ufo di armi da fuoco , qualora dopo di effere ftati avvifati per tre volte, fi moftrafTero difobbedienti ,* baflando per la prova dell'av- vertenza fatta per tre volte ai Marinari e della difobbedienza di coftoro , T uniforme atteftato con giuramento di tutti quei , che fi troveranno nella riferita Feluca . §. IV. Ellendo ammeffa a contumacia nel Lazzeretto una Tola porzione dell' equipaggio o del Carico di un Baflimento , il di cui Capitano fenza rimanere in Medina voglia profeguire avanti il fuo viaggio , in queflo cafo il Capitano non fara obbligato ad entrare nel Porto $ ma deftinati che faranno dalla Deputazione i Guardiani di Sanita , fi efeguira su i Caicchi di detto Baflimento lo fcarico e traf- porto in Lazzeretto fia di merci , fia di perfone , e fi ripeteranno tanti viaggi dal Baflimento al Lazzeretto , quanti faranno neceffarj , con farfi ufo in ciafcuno di effi delP affiftenza de' Guardiani di Sanita, e dell 1 affociazione della Feluca di Guardia accennata nel prece- dente capitolo .* terminato poi l 1 ultimo viaggio i Guardiani do- vranno reftare in Lazzeretto per fare 1' intiera contumacia a fpefe del Capitano , e i Caicchi ritornarfene colla cautela di eflere ac- compagnati , come fopra fi e detto , dalla Feluca di Guardia . §. V. Delle merci e robbe introdotte nel Lazzeretto il Cancel- liere fara immediatamente una diftinta nota col numero de" colli , delle quantita e marche , da rimetterfi al Capitano dell' Imbar- co con gli fteffi Marinari del Caicco , affinche confrontandofi fu- bito colle polize di carico , fi poffa riconofcere a tempo opportu- no , fe vi fia mancamento alcuno per darvifi pronto rimedio , e non attenderfi il tempo della nuova confegna delle robbe e delle merci ; eiTendo ogni controverfia fopra quefia materia di fommo pregiudizio all' opinione e buona fede , in cui conviene che fieno tutti gli Officiali del Lazzeretto . §. VI. Una confimile diftinta nota con efpreffa dichiarazione della qualita e quantita delle merci ammeife in Lazzeretto , e del nome de' loro Padroni, il Cuftode dovra mandare ancora, firmata di fua mano , al Razionale del Portofranco , onde quefti ne poffa formare la corrifpondente fcrittura. §.vu. ( 33 ) §. VII. II Cuftode dovra deftinare tanto le camere per le per*. (one , quanto i magazzini per le merci >• e fara della fua ifpezione il difporre , che i Guardiani abbiano a riconofcere qualunque cafla o valigia , in cui veniffero invoke robbe ufuali de' PafTaggieri , af- finche fe tra quefte fi trovafle robba foggetta a contumacia , fl fottoponga alio fpurgo come tutte le altre merci , e fi laici foi* tanto a* PafTaggieri la robba ufuale di loro giornaliero fervizio . §. VIII. Le armi delle perfone ammeffe in contumacia faran- no prefe dal Cuftode con togliervifi prima le coperte e qualunque altra cofa foggetta a contagio , e fi conferveranno bene con farfl nota delle perfone a cui appartengano , per effer loro reflituite dopo terminata la contumacia. §. IX. La quarantena comincera a correre pe' Baftimenti ed equipaggl dal giorno , in cui termini lo fcarico delle merci in Laz- .zeretto } ed in quanto alie merci , dal giorno in cui le medeflme terminino di eflere sballate nello fteflb Lazzeretto . §. X. Le porte del Lazzeretto nel tempo della contumacia (i apriranno dopo ufcito il Sole , e fi chiuderanno prima che tra- monti . Ne fara lecito tenerle aperte in altro tempo , dovendo il Cuftode tenere preffo di se tutte le chiavi , e awertire che tutte le perfone fieno ben chiufe . §. XI. II Cuftode invigilera , che le quarantene fi facciano con quiete , fenza permettere giuochi , pranzi o altri divertimenti , ef- fendo fuo indifpenfabile dovere di vifitare due volte al giorno nel corfo delle contumacie le ftanze e i magazzini del Lazzeretto . §. XII. Non permettera , che alcuna perfona della fua famiglia s 1 intrighi colle robbe , e con quei che ftan facendo contumacia nel Lazzeretto , ne per ajutare a muovere le robbe flefTe , ne per com- prar cofa alcuna , ne per qualfivoglia altro fine o pretefto $ e con- travenendofi a quell; , ordine , il Cuftode incorrera nella pena di morte . §. XIII. Volendo i Padroni riconofcere la loro mercanzia ri- cevuta nel Lazzeretto, fara permefTo loro una fola volta nel prin- cipio col mandato della Deputazione ; feguita quefta ricognizione , fi dovranno co' Marinari de' Caicchi > che avranno condotta la mercanzia , ritirare all' Imbarco , con ufarfi le gia prefcritte cau- tele ; ed in quefto cafo comincera a correre la quarantena dal giorno ' del loro ritiro , con ufarfi anche su di cio le gia pre- fcritte indicate precauzioni . Defiderando i medefimi di fare la qua- rantena nello fteftb Lazzeretto, fara in arbitrio della Deputazione E di (34) cli accordarlo, trattandoli. come PaiTaggieri che non portano mer- ci , o foggettandoli alle regole del Govemo , che debbono tenere i Facchini deflinati per la mercanzia , qualora con quefla volelfe- ro rimanere intrigati .. §. XIV. I Facchini , o fieno Camali , deflinati alio fvapora- mento e ventilazione delle merci , non fi allontaneranno griammai da quelle ne. di giorno , ne di notte , cosi per la cuftodia della pubblica falute , come per la ficurta della robba affidara alia loro cura , invigilando il Cuflode , che cofloro net maneggiare e ven- tilare le robbe ufino tutte le maggiori poflibili cautele , tanto per T accerto della falute pubblica , quanta perche non fieno maltrat- tate , ne fi vadano deteriorando in pregiudizio de' Padroni , eflen- do tenuto per quefla ragione il Cuflode a flare due volte al gior- no full' oflervazione della condotta de' Facchini , e tenere una no- ta diflinta delle mancanze che trovera , per ciafcuna delle quali il Facchino perdera gli emolumenti di un 1 intiera giornata , i quali anderanno in beneficio di colui che F avra fcoperta . §. XV.. Non 11 ammettera fcufa alcuna per la quale detti Fac- chini fi vogliano efimere dalla fatica di fvaporare la robba, o da altra operazione conducente al fine di fpurgarla e ridurla a ficur- ta di pubblico commercio , ancorche foiTe giorno feftivo e della tnaggiore folennita .. §. XVI. Durando il tempo degli fciorini , o fia delle venti* lazioni , fara una fpeciale cura del Cuflode di tener chiufo piu che {i pub il Lazzeretto ; convenendo e volendofi che nelP efecuzione di tali ventilazioni , a mifura della diverfita de' generi ■> fl prati- chino. le diverfe feguenti regole . Le lane fono di due forte; alcune diconfi lane fucide , perche vengono tali quali furono levate dagli animali quando furono to- fati ; altre diconfi lane pelate , e fono quelle che feparanfi da! cuo- jo degli animali morti , a forza di calcina viva ; le une e le al- tre fi debbono porre, a monte , cioe toglierfi da' facchi , ed am- mucchiarfi in un* altezza maggiore di quattro piedi , divifa di fliva in fliva , onde poffano facilmente efTer maneggiate : il maneggia dovra confiflere in trafportarle giornalmente da un luogo alFaltro, muovendole e fituandole fempre neir iilella maniera , in guifa che prima di fpirare il termine , poffa averfi ficurezza che non vi fia fioeco di detta lana , il quale non fia flato maneggiato . Le lane fiicide confiflendo in vdli , o fia in tutto T intiero corpo della la- &a tolta a^li animali > ii fpiegheranno con piii efatta diligenza , mi*. ( 35 ) maneggiandole fllo per filo , poiche in quefto modo nelT ifteffo tempo , che fi fituano > fi vengono anche a fpurgare . Per le fete tutte , pe' lini , ftrudifeta e bavelle , fi dovra pra* ticare la formalita medefima di toglierle da' facchi , ammucchiarle collo per collo , ed introdurvi le mani due volte al giorno , con che fi abbiano a cambiare di fito per lo meno ogni fetcimana trafportandofi da un luogo all* altro » 'I cottoni filati , e i peli di Camelo e di Caftoro , i quali ven- gono in facchi > fi dovranno fpurgare facendofi fcucire dair una all' altra tefta i facchi che li racchiudono , e rallentare i lacci e le corde , che li tengono avvinti , alia riferva pero della corda di mezzo ; in tale llato fi lafceranno aperti fino alia meta della contumacia > con effere giornalmente ripaffati dai Camali , i quali vi porranno dentro le braccia ignude in piu fori , onde reftino det- te merci maneggiate in ogni angolo . Indi ii rivolteranno i facchi, e fcuciti da una parte nella forma fuddetta fi ripafieranno colla fteffa diligenza fino al termine della contumacia . Go finito tor- neranno a cucirfi ; e cosi s' intenderanno fpurgati e liberi . Tutti i capi di Merci , come Camellotti , Moccojardi , Telerie > e quant 1 altro fuol venire piegato in pezze , fi fcioglieranno prima, affinche piega per piega vi fi poffano introdurre le braccia ignu- de de'. Camali , e poi fi trafporteranno fpefib da luogo a luogo in forma tale , che quelle le quali itanno al difopra un giorno * Vadano F altro al difotto , e lo fteflb fi dovra praticare co"' panni . I Feltri , Boldoni , Schiavine , Agnelline , Tapped , Cappotti , ed ogni altra manifattura di lana e feta , i libri , i lini , le carte pe- core , ogni altra carta , i facchi di pelo , di tela , e fomiglianti co- fe , dovranno reflare continuamente efpofie alF aria , ed effere fre- quentemente maneggiate . Le Pelli > come piu pericolofe , fi dovranno fpurgare con piu efatta diligenza , facendofi flare di continuo all' aria aperta in un fito pero dentro il recinto del Lazzeretto , nel luogo a tal fine deftinato , in cui afliftera uno de' Guardiani , e in cui faranno di continuo maneggiate 5 lo fleffo fi dovra efeguire co' capelli di par- rucca , e penne o fieno pennacchi , i quali mazzo per mazzo fi efporranno alF aria continua , e due volte al giorno verranno ma- neggiati > come i piu difficili a fpurgarfi . II Tabacco , i Cordovani , Damafchini , Montoni , e ogni altra forta di pellami fecchi con conce , (i porranno in monti , e Ci ma- neggeranno anch' effi. E i Le C 36) Le Cerft , e le Spugne fi getteranno in acque eorrenti , e vl ijfi lafceranno immerfe per 40. ore continue : dopo di che s' inten- deranno libere . Per quefta operazione fara deflinata una gran va- fca di acqua corrente nel recinto del Lazzeretto , e verra deputa- to per amilere all' operazione un Guardiano di Sanita . Le candele di cera e quelle di fego faranno foggette all' intiero ipurgo a cagione della bombace che hanno , ma quando fi ac-. cettafle di farle immergere colle cere e colie fpugne pel tempo fuddetto , faranno libere . Tutti gli animali lanuti dovranno fare Fintiera contumacia delle merci ; quelli di pelo rafo con farli fguazzare per F acqua s! inten- deranno fpurgati . Gli animali di penne dopo fpruzzati piu volte con aceto a fegna di reftarne inzuppati > fi eflrarranno e reileran- no liberi .. §. XVII. Oltre alle defcritte merci di Ioro natura foggette a ipurgo , ve ne fono altre , che non fono tali per se medefime , ma lo divengono per le loro ckcoftanze . Di tai fatta fono i Cuoj e i Bufali falati , foliti a venire da- Coftantinopoli , da Aleffandria , e d' altronde ► Quando percio fieno falati a dovere e ben' umidi , ie ne permettera 1 T eftrazione fenza contumacia $ ma quando fieno &cchi o fcarfamente bagnati , pafferanno alio fpurgo come le merci • Gli Asfori , materia per se fleifa non foggetta ad infezione , fi potrebbero liberamente eftrarre - 7 ma a cagione degP invoiti , ne* quali vengono riftretti , rimarranno in contumacia :, e lo ftefTo fi offervera per tutto ci6 ,. che non fi pub o non fi vuole da' Padro- ni delle merci feparare da fimili invoiti* §. XVIII. Le robbe , che non fono foggette ad infezione , fi ri- lafceranno fenza obbligarle a far quarantena , previa la licenza della Deputazione di Sanita , con rifcuoterfi foltanto i diritti de* Guardian! e Facchini del Lazzeretto , che avenero per loro caufa fatto quarantena , e con ufarfi le feguenti diligenze . Le Botti o Cafie di zucchero fi riconofceranno con farci qual- che apertura , e trovandoli tali fi rilafceranno . I Metalli e i legnami di ogni forta , comprefi i fili di ferro , fi bagneranno con acqua di mare , e fe foffero in botti. o caffe , fi bagneranno efleriormente . Alle carni falate e fecche , come anche alle cofe di Spezieria , uve paffe , ceneri , droghe , comeflibili ed altri generi non fog- getti ad infezione , fi togliera cio che abbiano d' intorno , e poi it nlafceranno liberamente. §. XIX, §. XIX. Eflfendo molto falutare P ufo de' profumi fi ordinal, che in conformita di quanto fi pratica nel Lazzeretto di Malta, fi diano anche in quello di Meflina due profumi, Puno alia me- ta , e P altro alia fine delle quarantene per lo fpazio di un quar- to di ora alle perfone , e di due ore alia robba . .§. XX. 11 profumo fara diftribuito nel feguente modo , cioe un rotolo per Baftimento mattiato a Pible , e fuo equipaggio ; due rotola per quelli mattiati a Valletta 5 mezzo rotolo per le perfone sbarcate nel Lazzeretto , eflendo in picciol numero 5 ed eflendo molte fe ne dara di piu a proporzione della quantita delle perfone, §. XXI. II Profumatore fi deftinera dalla Deputazione , e non potra efigere , che tan 1 6. per rotolo di profumo , con obbligo di dover provvedere elfo Jffceflo la paglia che il confuma , e di dover efTere riconofciute da uno de' Deputati o da uno de' Medici del- la Sanita le droghe del profumo , le quali fi ridurranno alle fe- guenti : Pece greca , Antimonio , Orpimento , Litargko , Cumino , Eforbio , Zenzevero , Pepe , Cinabro , Sale ammoniaco , ArTa fetida , Arfenico , §. XXII. Non fi ammettera fequeftro ne impedimento alcuno fulle robbe e merci ricevute in contumacia nel Lazzeretto , per qualf Ivoglia credito o caufa , in qualunque maniera privilegiati , an- corche foffe credito Fifcale , e godeffe per diritto qualche fpeeiale prerogativa ^ efiendo Sovrana volonta , che mentre le merci e le robbe llarmo in Lazzeretto , godano ampia e ficura liberta , alia ri- ferva de' cafi difpofti e dichiarati nelle prefenti Iftruzioni . §. XXIII. Le robbe di ufo de' paffaggieri tutte indifferentemen- te rimarranno piegate fopra corde efpofte aiP aria air offervazione oculare del Cuftode e Vke-Cuftode . §. XXIV. Terminata la contumacia i Padroni delle rnercanzk? faranno obbligati a farle trafportare fuori del Lazzeretto fra il ter- mine di giorni quindici j fpirato il quale , dovranno pagare tari uno a collo di robba per cialcun giorno di piu che ve la tratter- ranno , da depofitarfi in Tavola a nome della Regia Corte , e per elfa della Deputazione di Sanita . Che fe vi foffe il bifogno di ri- cevere altre merci in quarantena , e mancando il comodo di altri Magazzini , gli accennati Padroni non curaffero la fuddetta eftra- zione , il Cuftode ne dara conto alia Deputazione - 7 ed hi fequela deli' ordine di quefta fara trafportare le mercanzie , che avran gi& cordumata come fbpra la contumacia , in Dogana a fpefe degli tteiS (38) fteni Padroni , i quali non eftendo pronti a pagare , fara lecito ai Cuftode di ritenere dalle mercanzie quanto bafti alia fpefa di det- to trafporto . §. XXV. Non efcira dal Lazzeretto ne perfona ne robba di forta alcuna , fe prima il Cuftode non mandera alia Deputazionc una Fede, nella quale fia diftintamente notata la quantita e qua- lita de' colli e delle mercanzie ; il giorno in cui principib la con- tumacia ; e gli avvenimenti che foffero occorfi in quella , cosi ri- guardo alle merci , come rifpetto alle perfone ed alia loro falute ; affinche pofta la Deputazione efaminare il tutto , e non trovando cofa in contrario ordinare la pratica delle perfone e delle mercan- zie da efeguirfi col metodo ilnora coftumato .• dovendo quefta Fede del Cuftode regiftrarf] ne' libri del Cancelliere del Lazzeretto . §. XXVI. Prima di eftrarfi le robbe e le mercanzie dal Lazze- retto , i Padroni dovranno prefentare al Cuftode Fede originale de' Governatori della Tavola , contrafegnata dal Razionale del Portofranco , del depofito fatto in quella del diritto del Lazzeret- to ; potendo allora il Cuftode concederne la libera eftrazione , cosi per entro , come per fuori Regno , fenza riftringere la liberta di detti Padroni ^ e finche refteranno le merci imbarcate su' Baftimenti, goderanno della immunita ed efenzione medefima di cui godeano in Lazzeretto , cioe di non eftere foggette ne a fequeftro , ne ad altro legale impedimento : ed affinche le merci deftinate per in- trodur/i in Citta , non foggiacciano ad un doppio pefo entrando in Dogana , il Segreto ed Ainminiftratore di efla dovra mandare a riconofcerle in Lazzeretto , e fare afliftere al pefo , mifura ed apprezzo , che ivi fe ne fara , per indi eflgere il corrifpondente di- ritto della Dogana . §. XXVII. Riguardo alle perfone , il Cuftode prima che parta* no dal Lazzeretto , le obblighera alia confegna delle robbe di ra- gion pubblica ed alia rifazione de' danni per loro colpa avvenuti , difponendo , che le ftanze rimangano pulite fenza immondezza al- cuna , e che ft dia alle fiamme , fino alia totale confunzione in parte remota tutto ci6 che per avventura vi fofle rimafto ; ne per- mettera T ufcita dalle ftanze medefime fenza F e/ibizione della Fe- de de' Governatori della Tavola , contrafegnata dal Razionale di Portofranco , colla quale ft giuftifichi il feguito pagamento de' dirit- ti del Lazzeretto . CAP. (39) C A P. IX. Dclle cautele da ufarfi colle perfone che fono in contumacia * §. I. T" E perfone , che ftanno in contumacia tanto nel Lazzeret- _L< to, quanto fugNmbarchi , non potranno eflere vifitate da alcuno fenza ordine della Deputazione , ottenuto il quale , la vifita dovra feguire di fopra le Barchette alia prefenza del Cufto- de o Vice-Cuftode nelle contumacie di Lazzeretto , e del Guardia- no di Sanita in quelle de' Baftimenti , dovendofi fommamente in- vigilare che alle perfone , le quali vengono per vifltare , non fieno date merer q robba di forta alcuna , ancorche non fofle fufcettibile d 1 infezione » §. II. Defiderando dette perfone in contumacia di dare il do* vuto cammino a quelle lettere , le quali folTero dirette a 1 nego- zianti si della Piazza , si del Regno. , il Cuftode dovra riceverle colle folite cautele , cioe facendole porre in crivelli di ferro con pali lunghi ,. affinche fenza eiTere toccate vengano profumate in una ftanza addetta a queft* operazione , e quindi. rimelTe alia De* putazione- per avere con ficurezza il loro deftino . §. III. E qualora bramaffero fcrivere a qualche perfona , po- tranno farlo. con licenza della Deputazione ; dovendo il Cuftode colle riferite cautele farfi conlegnare aperte e difpiegate le lettere , affinche dopo che faranno profumate , il profumatore medefimo le chiuda e fuggelli alia vifta di coloro che le abbiano fcritte 5 C cruindi fi dara alle medefime il corrifpondente cammino . CAP. X. Delk Vettovaglie per coloro che fono in 'contumacia * J. L A Lie perfone in. contumacia fl permettera fenza ordine _£\^ della Deputazione , che fieno portati viveri o robbe da ufo , purche fi confegnino al Cuftode , il quale avra cura di far- le pervenire a coloro , a* quali vanno dirette 5 ma non accordera che le perfone fieno vifitate fenza T ordine in ifcritto della riferita Deputazione . §. II. Il Cuftoie procurera , che alle perfone in contumacia noa maachl il modo da provvederfl di quanto bifogna pel loro man* f 40 ) mantenimento ; permcttera quindi che poffano i Venditori di ogni forta di comeftibili venire in Lazzeretto , approflimandoft per la principale porta in modo che rimangano alia diftanza di canne venti . Profittando di detti venditori coloro' che ftanno in contu- macia , dopo convenuto il prezzo de' comeftibili ad una difcreta e moderata ragione , alia riferva del Pane da vender!! fempre al prezzo flabilito in Citta , fenza efenzione alcuna di gabella , rice- veranno le robbe , che abbiano voluto comprare , a certa diftanza fopra una cefta pofta su di un legno lungo tre braccia in quat- tro , dovendofi mettere nell' iftefta cefta il denaro del prezzo , e non confegnarfi fe prima non fia flato tufFato in aceto , o acqua di mare . §. Ill, Sara della ifpezione del Cuftode il proibire , che fieno vendute in Lazzeretto cofe le quali poffano effere di nocumento alia falute, affinche per quanto fia poflibile fi evitino le infermita di coloro che ftanno in contumacia 5 ed il Cuftode medefimo affegnera V ora in cui tanto la mattina , quanto il dopo pranzo fi poffano condurre in Lazzeretto i divifati venditori . §. IV. Nella confegna di detti comeftibili fara molto avvertito U Cuftode , che prefa F occafione della provvifta del vitto non fia trafportata altra robba da' venditori $ dovendo qualunque difordine, che avvenifle per loro cagione , immediatamente denunciarfl da eflb alia Deputazione di Sa'nita , affinche deliberi quanto convenga. §. V. Nel tempo delle contumacie fara permeftb al Cuftode di tenere in Lazzeretto una bottega da vender vino o altri comefti- bili per fomminiflrarfi a' Paflaggieri , o altre perfone che jftanno in contumacia . II fuoco pero da accenderfi in tale taverna , defti- nata in luogo remoto dalle camere , nelle quali ft confervano le mercanzie , dovra efler di carbone , e non di altra materia che pofla produr fiamma , e fi potra tenere accefo folo di giorno dalF ufcire al tramontar del Sole , non mai di notte , eflendo tenuto il Tavernajo di reftare in Lazzeretto tutta la notte : quai proibizione s' intenda egualmente procedere pel fuoco , di cui ufino le perfone in contumacia nelle camere loro deftinate , alia riferva pero del Cuftode e Yice-Cuftode , potendo quefti nelle camere di loro abi- tazione tener fuoco di carboni tanto di giorno , quanto di notte . §. VI. II modo da fpacciare i comeftibili di detta Taverna fi efeguira con efatta cautela per non pregiudicar la falute de' fani , evitandofi ogni pratica per non confondere una contumacia colPal- tra $ onde aiiiftera fempre U ViceXuftode alio fpaccio fuddetto , ed una una guardia fedele accOmpagnera in diftanza le penone in contti- macia per farle tornare direttamente ai luogo del loro deftino fen-, za trattenerii in altra parte . C A P. XL Dclle malattie e difpofiyoni teftamentarie feguite nel La^eretto \ §. I. A Ccadendo nel corfo della contumacia che alcuno fi am- JL\. rnalafte , il Cuftode difporra immediatamente , che 1' in- fermo fia pofto in un luogo feparato dagli altri, e ne dara fubito in ifcritto la notizia alia Deputazione , partecipandole con diftin- zione ed individualmente tutte le circoftanze , che egli fappia rap- porto a tale infermita, per attender dalla ftefla gli opportuni ordi- ni ed efeguirli con ogni poflibile efattezza . §. II. La Deputazione dopo ricevuto queiV avvifo dovra man- dar fubito uno o due de' fuoi Medici per riconofcere 1' infermo , per offervare tutte le circoftanze delF infermita , e tenere informa- ta di tutto la Deputazione ftefla con relazione in ifcritto , volen- dofi permefla alP Infermo 1' afliftenza di altro Medico coir inter- vento perb fempre di quello della Deputazione . §. III. Non altrimenti ft dovra praticare occorrendo infermita* di perfona , che ftia in quarantena fopra qualche Baftimento ,• poi- che importa molto alia pubblica falute P efeguirli cosi nelT uno come nelF altro cafo una fimile diligenza . §. IV. Refo grave e pericolofo il male , la Deputazione alPav- vifo , che fara tenuto a darne il Cuftode , ordinera che V Infermo fi difponga pel mezzo del Cappellano del Lazzeretto alia confef- fione , ed a tutti gli atti neceffarj per la falute dell' anima .- ma fe il cafo fofle totalmente repentino ed urgente , e bifognaffe d' i- ftantanea prowidenza , allora non ft afpettera alcun' ordine della Deputazione , ma il Cuftode provvedera ful fatto , e terra quel re* golamento che la ragione e la prudenza gli fuggeriranno , avendo (empre il dovuto riguardo alia maggiore cautela della pubblica falute . §. V. In una diftinta nota il Cuftode defcrivera tutte le per- fone , che ft fono infermate o fono morte nel corfo della Contu- macia , efprimendone i norni , i cognomi , Feta , ed avvertendo non meno il giorno in cui comincio la malattia , che quello della mor- te , con tutte le particolarita e circoftanze , eftendo obbligo del F Me- . ( 4* ) Medico , fia della Deputazione fia particolarc , da cui fara affi- ftito T Infermo , di notare efattamente ogni cofa nelle Fedi , che dovra indifpenfabilmente dare nella fine della quarantena . §. VI. II teflamento o altra difpofizione ultima , che 1' Infermo volefie fare in Lazzeretto durante la quarantena , fi dovra fcriverc dal Cappellano in prefenza del Cuftode nel libro de"* teftamenti , c trovandofi per avventura impedito il Cappellano fi potra fcrivere di proprio carattere dal Cuftode , purche v' intervengano cinque teftimonj o almeno tre da fottofcriverfi infieme col Cappellano o col Cuftode , quale fottofcrizione in nome e vece de' teftimonj fa- ra lo fteftb Cappellano o Cuftode , qualora i medefimi non fa- peftero fcrivere . Fatto con quefta folennita il teftamento o altra difpofizione ultima , S. M. ordina e comanda , che abbia vigore , forza e fufliftenza , come qualunque altro teftamento o difpofizio- ne ultima munita di tutte quelle folennita , che dalle comuni e municipali leggi fi ricercano . §. VII. Volendo Tlnfermo fare teftamento o altra difpofizione ultima per gli atti di pubblico Notaro , fara tenuto il Cuftode darne conto alia Deputazione , la quale dopo maturo avvifo ordinera il conveniente fecondo Foccorrenza de' cafi e la varieta delle circoftanze. §. VIII. Non avranno ragione alcuna , e faranno nulii i lega- ti o altre difpofizioni , che fi trovaffero fcritte nelle divifate ul- time volonta a beneficio del Cuftode , Cappellano , Officiali ed affiftenti del Lazzeretto , o di congiunti e perfone dipendenti da' jnedefimi ; anzi incorrera la pena della privazione dell' Ofhcio chi avefle fcritti tali teftamenti , vietandofi anche efpreifamente , che niuna delle riferite perfone poffa eflere nominata in erede flducia- rio ne' teftamenti fuddetti . §. IX. E poiche per la fatica di fcrivere il teftamento e giu- flo , che fi corrifponda una qualche mercede al Cappellano o al Cuftode , potra chi di quefti lo abbia fcritto efigere la mercede di onza una 3 o fieno tari 3 o. di Sicilia , per ogni teftamento . C A P. XII. Di morti in contumacia. e di loro beni . §. I, T 7 Enendo a morte alcuno di coloro che fi trovano in con- V tumacia , ed avvifatane la Deputazione pel mezzo del Cuftode , mandera fubito due o tutti tre i fuoi Medici > aifinche colT coli 1 intervento degli Officiali deftinati alia vifita della falute rico- nofcano il cadavere , a cui non fi potra accoftare altra perfona , e ciifpongano quindi , che fia fepolto in luogo , a taF uopo ftabilito , daJie perfone medefime che fono in contumacia , invigilando il Cuftode , che in quefV operazione fieno ufate tutte le potfibili cau- tele prefcritte dalla. Deputazione , tra le quali la principale fara quella di feppellire il cadavere affatto ignudo in una foiTa profon- da palmi fette con foprapporvi calce , terra e pietre bene ammaf- late : quefta foffa 11 dovra fare da' Facchini , che fi trovino in pratica , purche fi ritirino all' iftante dopo fotterrato il cadavere . §. II. Di tutta la robba e di tutto il denaro rimafto di per- tinenza del defonto fi fara dal Cuftode un diftinto appuntamento o fia inventario , fcritto di proprio carattere del Canceiliere alia prefenza del Guardiano deftinato per la quarantena , e di tre o due teftimonj , de 1 quali fi defcriveranno i nomi in fine dello llefTo inventario 5 fe ne mandera indi copia alia Deputazione , non po- tendoii fenza il di lei ordine difporre di cofa alcuna , tanto fe vi fia teftamento o altra difpofizione , quanto nel cafo di morte ab intcftato . §. III. Non efTendovi perfona a cui legittimamente fi pofTano confegnare le merci e robbe , che per conto del Defonto fi erano introdotte in Lazzeretto , o cadendo qualche dubbio ful diritto della perfona , che domanda tali robbe : in detti cafi fi ordina e flabilifce , che rifolvendofi dalla Deputazione , dopo terminata la contumacia , di poterfi eflrarre ficuramente la robba dal Lazzeretto, fi abbia da eftrarre egualmente e deporre negli antichi magazzi- ni del Portofranco quella che apparteneva al defonto , confegnan- dola al Confole della rifpettiva di lui Nazione , finche fara dichiara- ta dal Giudice privativo del Portofranco , come Regio Delegato , la perfona legitima a cui fi poffa confegnare . E quando non fia- vi Confole della Nazione del defonto , fi confegnera a colui che il mentovato Giudice deftinera , finche non comparifca la perfona che rapprcfenti i diritti di erede . Nel cafo pero , che per morte dell 1 intereifato non vi fia chi paghi i diritti e le fpefe del Lazze- retto , non fi permettera F efirazione delle merci e delle robbe, fe prima non Ci depofiti nella Tavola pecuniaria F intiero fuddetto importo dal Confole della Nazione 5 e ricufando quefii di farlo o non efTendovi Confole come fopra„il Cuftode colF ordine della De- putazione fi riterra tanta porzione di robba , quanto bafii per fod- disfare le fuddette fpefe e i fuddetti diritti , facendo far la nota F 2 ne' (44) Re' libri del Cancelliere e della robba detenuta , e della vendi- ta , che fi dovra efeguire colle folennita dell' accenfione della candela , e coll' afliftenza di uno de' Deputati , ftipplandofene atto dal Maeftro Nataro del Magiftrato . §. IV. Quando pero il Magiftrato di Sanita ai gravi fofpetti di contagio , che dato aveffe il defonto , attefa la relazione de' Medici , giudicalfe , che 11 dovefle paffare nel Lazzeretto fporco o ben' anche abbruciare la mercanzia 9 tutte le fpefe che fi faran- no in quefti cafi e per tali operazioni r e che fi faranno fatte nel- la quarantena , da calcolarfi come fe intieramente foffe confumata, anderanno a carico degF intereftati nella mercanzia , i quali fog- giaceranno altresi al diritto dell' uno per cento, malgrado che non fia compita la quarantena per la feguita morte . E non elfendovi intereffati , fe ne fara rapprefentanza a S.M. per gli opportuni cfpedienti . §. V. Seguendo il cafo di un morto per contagio nel Lazze- retto di Ofiervazione , le perfone e le robbe pafferanno al Lazze- retto fporco , dove fi pratichera cio che rifpetto a tale Lazzeretto fara ftabilito , qualora la Deputazione non prendefle anche per T urgenza del cafo piu efficaci provvidenze . CAR XIII. Delle proibi\ioni da attenderfi in La^eretto , $. I. £* Ara proibito a qualunque perfona tencre cani , gatti o al- ^3 t11 animali nel Lazzeretto ; dovendofi qualora compariffe* to uccidere e feppellire colle opportune cautele. §. II. Non fi feminera , ne fi pianteri cofa alcuna nella Piaz- za del Lazzeretto , ne fara lecita nel tempo delle contumacie la pefcagione , fe non alia diftanza di venti canne dal Lazzeretto e da' Baftimenti pofti in contumacia . §. III. Ed affinche i Pefcatori e Barcajoli fi after) gano dal pe- fcare nella vietata vicinanza de' Baftimenti fofpetti e del Lazzeret- to , e fi guardino di approftimarvifi colle loro barche , fi dovra alzare per fegno tanto in quelli , quanto in quefto, un* afta lunga con bandiera per poterfi vedere , e vi reftera fempre fiila per tut- to il tempo della contumacia , ftando foggetti i contravventori di quefta legge alia pena di perdere le loro barche , c di anni dieci di Galera. §. IV. C 41 J J. IV. Delle robbe , che fono in contumacia, non potranno ne il Cuftode , ne gli Officiali del Lazzeretto comprare alcuna parte , ne pure dopo terminato lo fpurgo delle medeiime . §. V. Sara proibito il contrattare robba alcuna in Lazzeretto , fenza efpreffo mandato della Deputazione in ifcritto , che fx doYia jegiflrare dall 1 Attuario nel libro degli appuntamenti . C A. P. XIV. Del dritto Julie merci introdotte in Lat^eretto . J. I. " E merci introdotte in Lazzeretto e capaci d' infezione do-; I j vranno pagare fecondo il folito V uno per cento da re- golarfi fopra gli apprezzi delle medefime in conformita della Ta- riffa ftampata nel fine di quelle Iftruzioni . Le non fufcettibili d' infezione e che abbiano bifogno foltanto di rivederil e di purgar- fene le cade , botti o altro invilluppo efterno , faranno foggette al pagamento della terza parte deli' uno per cento - 7 e quando non fia neceilaria la rivifta , faranno franche da ogni diritto . §. II. Per le merci non fufcettibili d* infezione , che entrino in Lazzeretto , nulla 11 dovra pagare fe non che le fatiche de' Guar- diani e de' Facchini . §. III. L' importo de' mentovati diritti del Lazzeretto dovra prima di eftrarfi le merci venir depofitato nella pubblica Tavola a nome della Regia Corre , e per efla della Deputazione di Salu- te , e quando tale importo non baftafle a pagare gli ftipendj de- gli Officiali e le fpefe della contumacia per ritrovarfi in quefta ua folo Baftimento , in tale cafo fara tenuto a fupplire il Padrone della mercanzia alia ragione di tan 8. e grana 10. Siciliani al giorno . § IV. Alia fine di ogni contumacia rOfficiale di Dogana , in fequeia di ordine della Deputazione 11 condurra in Lazzeretto , c fara prefente all' apprezzo della robba foggetta al diritto dell' uno per cento ; e fatto il conto fpcdira il pezzino di quanto importa il ri- ferito diritto , onde fe n' effettui il depoiito in Tavola - e non ef- fendo quefta fomma fufficiente come fopra al pagamento degli fti- pendj e delle fpefe fuddette , C Officiate vi aggiungera il fupple- mento di tan 8. e grana io. al giorno. §. V. Il Cuftode non lafcera in liberta , ne permettera , che ii eftragga dal Lazzeretto la mercanzia 7 fe prima non gli venga efibi- efibita Fede del fuddetto depoiito fatto in TaVola e del pagamemo delle altre fpefe di contumacia . §. VI. Le perfone che entrino in Lazzeretto con merci , e le loro robbe ufuali, faranno franche da ogni diritto e fpefa^ quando pero entrino a purgar la contumacia fenza mercanzia alcuna , do- vranno pagare quei diritti , che li fono rifcofli per lo palTato , i quali 11 dovranno depoiitare in Tavola , come fopra 11 e detto, alia riferva delle perfone o miferabili , o fcampate da' Turchi fenza merci, o falvate da naufragio. §. VII. Le Fedi originali di fimile depofito 11 conferveranno dal Cultode , dopo che faranno rifcontrate col libro degli apprezzi , e regiftrate nel libro di ufcita delle merci del Lazzeretto . §. VIII. Gli Officiali della Tavola terranno un conto a parte degF introiti del Lazzeretto , T erogazione de' quali 11 fara da' De- putati di Sanita con polize firmate dal Razionale di Portofranco ^ dovendo quefti , il quale e provveduto di fufficiente foldo , fir- marle fenza rifcoffione di diritto alcuno , e re (tar foggetto col la Deputazione a tutto cio che riguardi 1' efecuzione delle prefenti Iftruzioni . §. IX. I riferiti introiti ll dovranno applicare alle riparazioni ed agli accomodi del Lazzeretto e de' due Cafini della Sanita e del Faro , ficcome anche al pagamento degli Officiali , e mante- nimento della Cappella del Lazzeretto ; per le occorrenze e pe' bifogni del quale 11 lafcera fempre un capitale della fomma di on- ze dugento , impiegandoll quel denaro , che avanzera , alia fabbri- ca dello Hello Lazzeretto \ e terminata quefla , a beneficio della Reale Azienda . CAP. XV. Di falarj degli Officiali del La^eretto I % I. f~^ Li Officiali del Lazzeretto goderanno dell' annuo falario \J" ftabilito per ciafcuno di efll ne' capitoli de 1 rifpettivi officj. §. II. II Deputato locale del Faro avra il falario di onze 12. air anno ; ed i due Guardiani che ivi riliedono , lo goderanno di onze fei annuali per ognuno . §. III. Alle guardie , le quali fono deflinate alia cuftodia delle porte del Lazzeretto , 11 dara il foldo di tan tre e gr. 1 o. il giorno. §. IV. Per ognuno de' Guardiani dellinati alia cuflodia de' Ba- flimen- f 47 ) itimenti fofpetti che fono in contumacia , fl rifcuoteranno da'Ca. pitaiii de' medefimi tari trc al giorno , e anderanno a beneficio della Kegia Corte , che paga il Salario ai Guardiani . g. V. II Sopraintendente di guardia , deftinato nel cafo di ef- /ervi piu Legni , ad oggetto di non confonderfi le contumacie , avra F afiegnamento di tari otto al giorno , di cui dovra pagare la fua porzione ogni Capitano di detti Legni ; ma fe fara prefcel- to per la guardia di un folo Imbarco di grave fofpetto, dovra al- lora elTere lbddisfatto dagf introiti del Lazzeretto , ed in mancan- za di quefti dal Senato di Meflina . §. IV. Da'Baftimenti che approdino in porto folamente per ifca- ricare mercanzie nel Lazzeretto fenza far contumacia , non fi po- tra efigere altro diritto per la poltiglia della Patente che quello di tari 4. Siciliani . §. VII. Tutti i defcritti falarj e diritti , dovuti agli Officiali del Lazzeretto , non potranno per qualunque cagione efiere foggetti ad impedimento o fequeftro alcuno . CAP. XVI. XV diritti di Miniftri delict Deputations . §. I. " [" L Deputato ed il Senatore di fettimana per ciafcuna delle X due vifite , che far fi debbono ai Baflimenti , Tuna al prin- cipio e T altra alia fine della contumacia , non potranno efigere alcun diritto , ma folo tari tre Siciliani pel comodo della Sedia o della Feluca facendofi nel Porto , e tari fei fuori del Porto ,• e fe i Legni da vifitarfi faranno piu di uno y fi paghera la fpefa di un folo comodo , da dividerfi egualmente fra tutti . §. II. Le vifite de' Medici faranno tre, cioe Tuna al principio della contumacia , T altra allorche (i fanno i profumi , e L 1 ultima alia fine della contumacia : per ognuna di effe facendofi nel Por- to , fi pagheranno tari 10. , fuori del porto tari 20. : quali fom— me fi ripartiranno tra loro i Medici, tanto fe le vifite fi fieno fat- te da due foli , come prefcrivono i Sovrani fiabilimenti > quanto fe per ordine della Deputazione vi fieno intervenuti tutti tre i Medici , o anche altri della Citta . §. III. Effendovi cinque Baftimenti da vifitarfi, Ci fara un folo ac- ctffo , e fi efigera per la vifita di tutti cinque un folo dritto : tro- Vandofi in numero di fei o fette , fara ancora uno T acce/To , ma il , - ( 4* ) il diritto crefcera per un altra meta . Crefcendo il numero de'Ba- flimenti da fette a dieci, gli accefli faranno due, e fi rifcuoteran- no due diritti ^ e cosi a proporzione del maggior numero fe ne andera regolando F efazione . §. IV. Al Maeftro Notaro , che dee tenere regiftrati in un li- bro tutti gli ordini della Deputazione , diretti al Cuftode del Laz- zeretto per le merci da riceverfi colla dichiarazione della quantita, qualita , e del nome de' Padroni , non apparterranno che tari fei ogni vifita 5 ed alFAttuario tari quattro per ogni relazione , che formera , ancorche coftaffe di piu teftimonj . §. V. II riferito Attuario avra tari 4. al giorno per tutto il tempo , che vi fara quarantena , fla di uno fia di molti Baftimen- ti ; e poiche egli efercita egualmente T officio di Segretario della Deputazione , e fatica in altre incombenze , fe gli daranno onze otto all' anno dagli emolumenti del Lazzeretto . §. VI. II diritto del Portiere fara di tari due per ogni vifita e per ogni giorno in tutto il tempo della contumacia . §. VII. Affinche non manchi all' intiero corpo della Deputa- zione il fondo da prendere le fpefe minute per carte , libri ed altro , non meno che pe' libri del Maeftro Notaro e per quelli del Cancelliere , fe le aflegneranno onze dieci all' anno dagF in- troiti del Lazzeretto . §. VIII. Tutti gli enunciati diritti , a cui non faranno foggette le Navi da guerra, tanto di S. M. quanto di altra Potenza e Squa- dra Eftera , che approdafTero in Meffina , fi pagheranno da' Capi- tani e Padroni de' legni mercantili contribuendo ciafcuno la fua porzione . §. IX. Ne' cafi de' quali non fi e fatta particolar menzione in quefto Capitolo , la Deputazione regolera i diritti, avendo in con- fiderazioDe il rifparmio e Tagevolezza maggiore del Commercio . CAP. XVII. DelP oJJervan«a delle prefenti lflru\ioni . J.LT E prefenti Iftruzioni , reflando abolite le paflate , faranno J A puntualmente efeguite 5 ed il Governatore della Piazza , a cui fi appartiene il curarne T offervanza , nel cafo di contraven- zione ne dara conto al Vicere per Yenirfi contro i trafgrefTori al meritato cafbigo . ( 49 ) §. II. EiTendo ricercato il Govematore 'di braccio o di afii- flenza dalla Deputazione , dovfa accord aria con foliecitudine , de- ilinando a queiV effetto tanto i Militari , quanto i Nazionali , a miiiira del bifogno ; e lo fteffo fi dovra praticare dal Comandante del Faro ? accadendo qualche grave cafo nelF eftenflone di quel Jittorale . Le fin qui defcritte Iftruzioni fono formate pel Lazzeretto 5 che oggi trovafi in MeiTina , di oflervazione j riferbandoii la M. S. di pubblicare le altre , che dovranno fervire pel regolamento del Lazzeretto degl' Infetti , che e fua Real mente doverii erigere cola fecondo la Pianta a queiV oggetto ordinata . Napoli 20. Agofto 1785. Diodato Taegiani — Antonino Ardizzoni — Ferdinando Galiani. II Re fi e degnato approvare in ogni parte le pre fend Ijlruy.oni . Na» poll 28. Gemiajo 1 7 86. GIOVANNI ACTON . TA- T A R ' I F F A PER L' ESIGENZA DP DIRITTI DEL LAZZERETTO. A. Onze. Tan. Gratia. Brafcio canne cento — » 3 Acacia il cantaro -> — 9 Acciari il cantaro — 1 Acciari d'inferiore condizione il cantaro 16 Accordeilati di Barcellona la pezza 3 10 Acquavite la falma 10 Affione , o fia Oppio il cantaro 2 4 Agarico il cantaro 9 Aghi ogni cento migliaja 3 10 Almodatteri il cantaro ► 1 16 Aloe epatico il cantaro — ■ 9 Aloe foccotrino il cantaro 4 10 Aloe cavallino il cantaro ► 4 16 Alume di Levante il cantaro 12 di Roma ■ ■ 16 Amandole dolci il cantaro 1 Amandole amare il cantaro ■ ■ — 1 $ Ambra ■ grigia , o fla Carabe in rottame ■ 9 lavorata la libra ■ ■ 3 Amido il cantaro — 12 Amomo il cantaro ' 4 Anifl il cantaro ■ • ij Anacardi il cantaro ! 4 Angelica il cantaro ' I Anguille falate il cantaro ■ — ■ 2 Argento vivo il cantaro ■ ■ 1 8 Aringhe affumate , e bianche il barile — - 12 Argento vivo il cantaro 18 Arfenico il cantaro I 6 Afla fetida il cantaro ■ 1 10 Bac- Cnze. Tan. G rana. Baccala il cantaro — — — ij Bajetta cento fila di Genova, e Napoli la pezza — ■ 2 14 ftrette di Fiandra o d'Inghilterra la pezza — - 3 larghe di detto luogo la pezza 2 Balauftri il cantaro 1 J Balfamo il cantaro 2 Balfamo in cocconi il cantaro 1 J Bande ftagnate, o fia lande il barile di fol. 600. — ■ 3 4 Barracani di Francia la pezza — 2 10 di Germania la pezza ■ 1 10 di Smirne la pezza ■ 1 5 Mezzi Barracani di filo e lana la pezza 1 5 Barzi della Selva nuova il cantaro ' 1 6 Barzilletto il cantaro 16 Barrette di Vietri ordinarie la dozzina 2 Scarlate fine la dozzina ■ 1 5 di Levante grandi e piccole la dozzina > 1 8 di Francia doppie fcarlate la dozzina ■ 10 Sengre la dozzina ; j di Germania la dozzina ——————— 8 Belzoino il cantaro i 1 2 Biacca il cantaro — 1 6 Bidellio il cantaro ■ 3 10 Boccafini fini la pezza ■ 4 ordinary la dozzina 2 Bolo Armeno Orientale il cantaro - -- ^ Bombole di vetro , o vetrame di Venezia in cafTone — 3 di criftallo la cafTa ordinaria j Borace il cantaro ■ . iy Bordati di AlefTandria la pezza ■ 1 Bordati di Smirne — — 2 fini di feta , e cottone ■ 6 Bottoni di ftagno per ogni cento grofle I 16 Bottoni di rame per ogni cento grofle — 3 iq Bitume Giudaico il cantaro • 2 Budelli di Tonno falato il cantaro — ! > 1 Burati la pezza > 2 8 Burattoni la pezza ■ i — 1 10 G 2 But- ( jO Buttarghe di Tunifi il cantaro di Regno il cantaro Onze. Tan. Grana. 3IO 2 8 Cacao di Caracca il cantaro « di S. Domingo il cantaro felvatico il cantaro Cadis la pezza di Germania di canne fei in circa la pezza — CafFe il cantaro — Calamandre di lungo- tiro la pezza — ordinarie ■ . — Calamai di oilo il cento — Calamo aromatico il cantaro Califlie , o fia Carefie la pezza — Calzette di feta d' Inghilterra il pajo di altri paefi il pajo di cottone di Smirne , e Malta la dozzina — di mezza feta la dozzina Calze di flame la dozzina ; appannate di Francia la dozzina — • — di Napoli ordinaria la dozzina Cambrai lifci 9 lavorati , e rigati la pezza • di Fiandra la pezza ■ Cameli per ognuno Cammellotti , o pelo di Camelo di Francia d' acene 24. la pezza Cammellotti flretti ordinarj la pezza d'Inghilterra, o Ha pelocB Camelo la pezza* di Smirne la pezza ■ ■ Candele di fego il cantaro ■ ■ ■ ■ — « di cera, o cera in fbrmelle bianche Canfora il cantaro • — — Canape il cantara in corina il cantaro CannaVofa la falma Cannavacci di Modica la balla di pezze due di Regno di qualunque forte per ogni canne cento ■ <• < Can- 4 $ i 1 8 1 1 z 1 6 24 10 16 6 10 18 5 8 4 5 3 S 10 IZ 8 4 8 14 4 12 IO 4 10 12 7 ( 53 ) Cannavacci per far Velc per ogni canne cento Canne di Archibufo per ogni centinajo — ■ Canne d' India per ogni cento Cantarelli di vetro il migliajo Cannella fina il cantaro Onze. Cannella garofolata , o matta il cantaro Capelli per far parrucche il cantaro Cappelli d 1 Inghilterra la dozzina di Francia la dozzina d' Italia la dozzina ■ di Napoli la dozzina di Caftoro, la dozzina Caproni per ogni cento Capronetti per ogni cento Cappotti di lana di Levante e Ponente per ognuno — Cardamomo maggiore il cantaro ■ minore il cantaro ■ Carta per fcrivere di Yenezia la caffa di mazzi 24 - ftampata la caffa di mazzi 24. fioretto la balla di rifme 3 2 . reale la rifma ■ — — baflarda la rifrna Carta torchina il niazzo flraccio la balla di rifme 48. larga la rifma dorata la rifrna a fuoco , o fia di Scio la rifma Carta pecora il cantaro — Cartone o cartonello il cantaro Cafcio cavallo il cantaro Caflla lignea il cantaro in canna il cantaro Caflagne verdi , ed infornate la falma mondate il cantaro Caftoreo il rotolo Carafi franchi il cantaro — Catrame di Levante il cantaro di Ponente il cantaro Caviale il cantaro «■ Tan. Grana. 2 IO 12 3 3 4 10 2 2 1 4 3 1 6 1 3 4 2 1 I 4 9 12 10 4 6 io Cera JO 10 7 3 10 I 8. 4 JO 6 4 15 6 8 10 ( 54) Cera gialla di ogni paefe il cantaro — Cera lacca , o fia di Spagna il cantaro Cerbetta , o fia Sorbetta il cantaro Onze. Cerchi di caftagna di ogni forte per cento mazzi - Cerriti la pezza ■ China China , o fia corteccia il cantaro ofliita il cantaro eletta il cantaro Chinetti la pezza Chiodi canali il barile di pefo il cantaro Cinabro in pietra il cantaro Cinnamomo il cantaro Cioccolata il cantaro Cipero il cantaro Cocciniglia il cantaro — — ■ Coccole , o fia Galla di Levante il cantaro Colla il cantaro di pefce il cantaro Colla quintida il cantaro Coitelli con guaina la dozzina Coltre Indiane di Perfia grandi Tuna piccole F una ordinarie grandi di altri luoghi F una — ordinarie piccole F una Cimino , o fia Anifo il cantaro Confetture il cantaro ■ Corallo grezzo , o fia ruflico il cantaro lavorato il cantaro Cordovane di ogni qualita per ogni cento colorate ogni cento Corone di criftallo cento dozzine di legno cento dozzine — — Corterie il cantaro 2 Cofto amaro il cantaro Cottoni filati di ogni paefe il cantaro Cotton fodo il cantaro Cottonine , o fian turbanti , e mufoline la pezza -— Coverte di lana,o fia fchiavina di Levante ? e Ponente Funa Cre- Tarl. Grana. 6 15 t i *4 16 16 2 I If 18 7 3 io 2 I 3 5 4 9 4 i I 6 3 2 I IO IO 16 10 IO 3 12 IO 5 12 IO IO 3 4 10 ( 5J) Cremor di tartaro il cantaro ■ Crefponi di Francia la pezza di Germania la pezza Criftalli di Boemia la cafla Criftalli montano il cantaro Crivi di pelo di Germania il mazzo Crivi di feta di Calabria e Sicilia canne ■ Onze. Tan. Grain. per ogm ioo. Cutrai la pezza ■ Cufcuma, o fia Curcuma il cantaro 3 i i 6 2 9 2 10 Dante la pelle groda — la fottile Datteri il cantaro - impaflati il cantaro Dente di Elefante il cantaro — Dimiti di Levante la pezza ■ Dobletti la. pezza 1 — Dolci ; e Confetture di Genova il cantaro Droghetti un per T altro la pezza -— fc 10 S s 10 z 7 10 10 Erba diflinta il cantaro oricella il cantaro Te il rotolo Ermefini la canna Ermodatteri il cantaro - Euforbio il cantaro io 6 5 Fagioli la falma grofla —• Favetta la falma grofla Ferrandina di lana e filo la pezza Ferro di Svezia il cantaro di Venezia , Genova , e Germania il cantaro — in bafe il cantaro > — — Fichi 9 7 4 if ( J«) Fichi fecchi il cantaro — Ftcngreco il cantaro — Filo di Fiandra il rotolo Onze. Tan. Grnn.i. 4 di Germania , o ila Salo la libra riccio di Napoli il rotolo o fia filato di Levante , c Barbaria il cantaro — di llama il rotolo ■ di Capra il cantaro Filo di rame il cantaro > Filo in bazzette , pezzette , e coltelline in barile — — Filoimette tela canne ioo. Fior di noce mofcata , o fia Maris il cantaro Firenzoli la pezza Folio montano il cantaro ■ Formaggi Piacentino , e Parmiggiano ii cantaro — d' Olianda , e d' Inghilterra il cantaro di Morea il cantaro ■ i di Sicilia il cantaro — di Calabria il cantaro Fotta o fia fafci di filato la dozzina Frifci di Napoli la pezza " ■ Frumenti di Levante la falma groffa Frutti canditi ii cantaro ■ — '■ Funghi falati il cantaro ■ _— — Funi di erba o fia libani la dozzina — Fufani la pezza Fuflani di forte per canne cento — — — di Cremona „ e Milano bianchi candidi di canne 10. e 4. la pezza ■ di canne 16. e 4. la pezza ■»■■■■ ■» ■ ■ f 7 . 5 ' 2 ' 2 15 9 4 3 4 I I 3 5 3 6 5 10 10 iz 15 4 6 1% 10 4 12 7 12 18 Galanga maggiore il cantaro minore il cantaro — Galbano il cantaro Galbi di Firenze la pezza Galla di Levante groffa il cantaro — della corona minuta il cantaro Gal- 3 6 8 10 2 12 ( 57) Ouze. Tari. Grana. Gallone di oro la libbra — i 16 di argento la libbra i 10 Gargioli , o fia crifciuoli per ogni cento cafe 2* Garofali il cantaro ■ l 6 Giurgiolena il cantaro ■ 12 Gomine , Capi , e cordaggi il cantaro - — ■ 1 4 Gomma arabica bianca il cantaro ■ 3 Gomma copale il cantaro 4 Arabica rofTa il cantaro 1 4 Elemi il cantaro 4 Adracante il cantaro 4 Seranca il cantaro 6 Alacca il cantaro 1 6 fina il cantaro — 2 7 Sagopeno , Apopanago , e AfTa fetida il cant. - 6 TaccamacCa il ran tarn 3 Gutta, o fia Gutta gomma il cantaro . 10 Galbano il cantaro 6 Granone , o fia Grano d' India la Talma \ 8 Granati grezzi , o ruftici il -cantaro 3 lavorati il migliaio 3 Guarnizioni di oro ) Se ne fard la /lima fecondo la loro qualitd di argento ) con rcgolare il dirkto alia ragione di uh di filo ) per cento . Incenfo 11 cantaro — — > 3 terra d' incenfo il cantaro ■ . 1 3' Incordellati di Genova la pezza 3 Indiane di Perfla di canne fei la pezza 10 di canne tre la pezza * 6 ordinarie di canne fei la pezza > 6 di Germania di tutto cottone la pezza — ~ 12 di Germania A\ filo , c rottone di canne fei la pezza — % di Levante ftretto ordinarie per fodera di canne fei la pezza • 3 di canne tre in giu la pezza - 3 H In- ( J* ) Indiane in fcudi , o facchi fini per una piccole per una ordinarie grandi per una piccole per una Indigo lauro di Spagna il cantaro Indico di America , e Bagcvttcllo il cantaro di Aleppe , e Barbaria il cantaro — Intrita il cantaro Irios il cantaro ____ Onze. Tarl. Grana. 10 20 12 6 I z Lame di fpade la dozzina Lande lamiere il cantaro Lane di Smirne lavate il cantaro di Smirne fporche il cantim di Morea , e Negroponte il cantaro di Alexandria , Cipro , e Barbaria fporca il can« taro Lapis lazzuli il cantaro Amadico , e Giudaico Lardi il cantaro Laftre di vetro la cafTa 6oo — Lanetta di Levante la pezzotta Latta di ottone il cantaro Lane di Roma il cantaro di Spagna il cantaro Laudano il cantaro Legnami Tedefchi una botte di tratto per ogni tratto di carro , per carri cento di torna , cioe marruggi grandi , e piccoli , trifpidi grandi e piccoli , arte , pale , ed altro fimile il carico Legno verzino il cantaro — — buffo il cantaro— « fanto il cantaro fcotano, o fia lignello il cantaro campeccio il cantaro * 12 I I 4 6 12 5 12 3 10 4 Le- 3 io 5 M 3 ( 59) Onze. Tarl. Grana* Leo-no di botte per cento cam i 2 di carratelii per cento carri 6 di quartaroli per cento carri — 3 di barile per cento carri I 10 di ftantaroli di palmi dodici il cento — - I di palmi otto il cento • 12 Lenticchie di Talma grofTa I Libani la dozzina ' 1 2 Limatura di ferro il cantaro 12 Lime m paglia il mazzo ■ 1 Lini di Alexandria di- ogni forte il cantaro ■ I 4 Linofa la falma — 7 Luci di criftailo di quarti 4 -f 1* una ■ • 1 £ di quarti 4 1 8 di quarti 3 -£ ■ 6 di quarti 3 — ■ 5 di quarti 2 -f ■ 3 con ftagnolo , e cornice dorata Si deve fare la Jlima fecondo la loro grandest e qualita , regolandch nc il diritto all* uno per cento . M Mandole dolci il cantaro 1 1 Mandole amare il cantaro 1 I $ Manna di Sicilia il cantaro ' 6 di Calabria il cantaro ■ J Manne , o fia lino pettinato la decina 2 10 Manteca di Levante , e Sicilia il cantaro — I 10 d' Inghilterra , e Ollanda il cantaro 2 10 Matreperle per ogni centinajo 1 Marabolane di tutte forti il cantaro 3 Marchefita di argento il cantaro - 4 Marrocchini la dozzina <- 14 Martico il cantaro — — — — — - l 4 Mazzapani la bottc > ■ 3 10 Maftica eletta il cantaro — 6 Mecoacan il cantaro > j Mele il cantaro — ___ — 2 z hero il cantaro ■ *— 14 H 1 Mi- 10 10 (6a) Miglio la falma grofla Metallo battuto di Germania per cento libretti Minio di Levante il cantaro di Ponente il cantaro in pane il cantaro — in veflica il cantaro - Mirra eletta il cantaro Majocardi di Levante la pezzetta Mogarbini la pezza Mommie il cantaro Monpariglie , o fia Monpanigiie la pezza Mortella la falma Morali di Venezia grandi per ogni centinajo 1 mezzi il cento piu piccoli il cento Morena in gelatina il cantaro - Morfillo di Tonno il cantaro — Mofco netto di vefliche V oncia in vefliche 1' oncia Murfia o terraglio di Genova per ioo. dozzine Murfia ordinaria per dozzine ioo. in vafi , o fieno cannate per i oo. dozzine — Murfia di Napoli in piatti il migliajo • in capi per ogni centinajo Mufciumao il cantaro — — — ■ ■ iMuilbline la pezza ■ ordinaire rs N f z i t z i 3 3 *$ 3 ro 10 *5 15 10 12 10 It Naflri d' Accia , o fieno cordelle di quattro dozzine* il mazzo __--__—-«_- Nero di fumo il cantaro •- > ■ ■ Nocciuole la falma. < ~ Noci vomiche il cantaro mofcate il cantaro Noci la falma ■■■ 10 3 *4 6 io Occhj (6i ) O Onze. Tart. Grana; Occhl di gfanci il cantaro _— 1 5 Olio il cavifo Olio di noce mofcata il cantaro 1 20 Olio di fpigo ii cantaro ■ . 1 20 di none il cantaro ■ 2 10 di lino il cantaro 1 5 Oppio il cantaro 20 Orpimento in pietra il cantaro 16 limpido e macinato ii cantaro l 10 Orzo la falma 6 Oro falfo filato la libbra J Ofla di Bovi il cantaro 6 OiTo di Balena il cantaro 12 per lanterne il Barile dl cento dozzine 1 10 di Cervo il caruraro ■ I IO di Bufalo il cantaro ■ — 1 Ottone in pancia il cantaro 6 Ova di tonno il cantaro $ Padelle di ferro il cantaro ■ 1 Pale di ferro per ogni centinajo 1 f Palamiti la pezza - iz. Panni Londres rini, ed ordinarj- la pezza 4 d' Olanda fini di lungo tiro la pezza 1 8 Segovie di Olanda , e Spagna la pezza 1 z Ventiquatrini di Barcellona la pezza 6 Ventiduini la pezza ■ j Sedicini la pezza 4 jq Sgarlattoni la pezza . 1 j Sgarlatti la pezza — 12 Difco la pezza ■ 2 CarcaiTonr la perza 1 2 Reali la pezza — z Romani la pezza 1 2 di Genova la pezza __ — $ Padovani la pezza ■ . j Panni Onze. Tari. Grana. Panni 8 Quincaglie , o chinoagKe la botte Quoja bufali di Coftantinopoli per uno 8 d^ inferior condizione , e bufalotti per uno — - ■ 4 d' inferior condizione di Alexandria per uno — 3 Bufali d' Alexandria per uno ■ 6 Cameli per uno J Tori di Coftantinopoli 7 e Smirne per uno — 4 Tori , e Vacche di ogni Paefe per uno 3 d' India , o fieno Spingardi pelofi per uno — 6 Tori , e Vacche pelofe di Tunned per uno - 2 Bufali conce con fali di Smirne , e Coftanti- nopoli per uno > Ii Tori conci con fale di detti luoghi per uno — 6 Tori , e Vacche conce di Tunis per uno 3 Telle di cuoja per ogni cento 1 4 R Rame in pane il cantaro 4 lavorato il cantaro 6 vecchio il cantaro 4 10 Rafce la pezza ■ 7 mezze rafce la pczza j Rafot per radere, il mazzo 2 Regolia in paftello il cantaro ■ x g in radice ■ • — 2 Reobarbaro il cantaro 1 Retargirio, o fia Litargirio il cantaro — 1 4 Rifo di ogni luogo il cantaro 9 Ritaglie di quoja il cantaro 6 Rovefci di Firenze la pc/.z.a — — _ — 8 Ruote di Archibugio , fucile il cento 6 Sagri- ( *4 ) Onze. Tan. Grana. s Sagrino una pezza intiera — — ■ ■ ' i i 4 Sagrino mezza pezza , 1 % Saje imperiali la pezza - — ■■ . — ig fgarlate 1 10 di Bergamo , e Milano la pezza . 5 10 di Gubbio la pezza • 1 j cardille la pezza ■ — — 1 2 fcirone la pezza • 1 della Coda la pezza 2 Sale ammoniaco il cantaro ■ 2 16 Salciccie il cantaro 1 4 Sale groifo la falma 3 macinato la falma 1 6 Sal nitro il cantaro ; ■ 2 Saracche il barile — — 1 8 Saiga la pezza — — — - — 2 8 Salmone pefce il barile 2 Salonicchi larghi la pezza ftretti ogni cento pezzi 7 Salfa pariglia il cantaro 24 Sandalo bianco il cantaro » 3 citrino il cantaro ■ 4 roilb il cantaro 2 Sandaracca il cantaro ■ 4 10 Sangue di Drago il cantaro II Sangalli , e Sangalline la pezza • 4 oapone bianco, e nero il r-zrw-xvo ■— ■ ■■■ 1 mollo il cantaro Sarde angiove il barile • 12 feminelle il barile ■ ■ 12 Sarfa colla il cantaro ■ > 4 10 SarTo fraiTo il cantaro ■ ■ 2 io Scagliola la falma grofla ■ ij Scialappa il cantaro 9 Scamonea il cantaro — - 1 8 Schiavine ognuna : —- ■ 2 1 Scotti di ogni forte la pezza ■ 1 4 Scottini la pezza " * ■ ■ .'* " ■ ' ' ' 1 Sedie Sedie di paglia di Napoll la dozzina Semencalvi il cantaro - • —• Sementina , o Semenfati il cantaro — Onze. far']. Gram, 6 Sena in fogli il cantaro * Serratura di avorio il cantaro di oflb U cantaro — ' ■ Seta di Levante la iibbra ordinaria di Levante — — — Setole — — Spille e merci di Germania la botte Spille il ducato Spumiglie la pezza — — — Spugne di Smirne il cantaro di Tripoli il -cantaro Stagno lavorato il cantaro - in verghe il cantaro Stp.mette pezzettine piccole Stamette o fia -ftaminette la pezza di lana e feta ]a pezza - Stamine negre di Francia la pezza Stinghi marini il cantaro — — Stoccofiflb pefce il cantaro Stracce di feta di Smirne £. Tripoli il cantaro Storace in pane il cantaro ■= in femola , o fia lacrima il cantaro — liquido 41 cantaro •, Strutto 'il cantaro - ■ ■ ■ • ■■■ „■. ■ - 2 4 2 3 l i i 3 «• i i i 2 10 IO 8 6 3 2 4 10 IO If i a 8 Subli- 9 i i 2 I 4 3 1 3 H 3 3 4 3 i 10 9 10 IO IO (66) Sublimato il cantaro ■ Suolo concia di Ponente il cantaro Onze. TarL Gratia. 1 * 10 Tabbacco di Spagna in polvere la libbra in foglia il cantaro BrafHe il cantaro di Francia. in corda il cantaro Clerac in corda il cantaro Tamarindi il cantaro Tappeti di ogni forte Se ne fara la (lima , fecon- do la low grandest , finei^a > e ricche^a , regolan- done il diritto alP un per cento *. Tarantole la pezza ) ■ Tartaro il cantaro — -— ■ •■ Tartaruche il cantaro — ■ — - Tavole di Venezia per ogni centinajo di ogni bollo ~* di Fiume per ogni centinajo - ■ di Calabria di ogni forte Tel d' Olanda a facchette di canne otto la pezza - Olandinette in facchetto la pezza — — mezz'olande piegate in largo la pezza battifte di Fiandra la pezza ■ ■ di Germania la pezza Brettagnette a baftone , o fieno baftonetti , che ogni due baftonetti fanno una pezza -ii — Sedicine a ventine la pezza — — •■ ventiquattro a 3 2. la pezza — ■ — Coflanze la pezza ■ di Trois la pezza — — — ■ roane di canne 11. la pezza ■ ■ ■ ■■ " cenerine, e giallette la pezza orticelle di canne 9. e 4. la pezza d' imballare la pezza montagne , torchine , caflefio di canne 9. la pezza ■ ■ ■ - — — .— . — — — — — — • battanoni bianche, e torchine ogni cento pezze — Tele 1 3 1 1 z If 3 I J I I 7 13 r I 1 10 10 I* 16 6 13 it is 9 1 (6 7 ) Onza. Tar}. Gia^a. Tele a cannolo «li canne fei la pezza — — 3 di canne otto la pezza •— — ~< — « — 5 Calamandre di filo e filo la pezza iutiera di canne 1 8 ' ' — — — >— 1 j di Calabria di canne cento • »* ■ *— — ■ — > ' ■ ■ 1 Terebinto , o fia Tremmentina grofla il cantaro — 1 10 Terligi la pezza — — 7 di Germania bianchi curati la pezza 9 Terra oriana il cantaro ■ ' — —" 7 figillata il cantaro • — — ■ — - — -— 3 ■ — 18 Vellutini la canna w * • • 8 Ven'tri , e budelli falati il barile 1 Verde porro il cantaro i — ■ — ■ — ■*■ • *— — — - 1 16 Verderame il cantaro ■*—- — — " — *■ — * 3 Yetri di Napoli ia botte • *^ • — ■« * 1 3 -di Palermo la cafla *-• ■ 10 Violetto il cantaro ' ■ *• I J Vitellini cP Inghilterra , il mazzo a dozzina 15 conci di Smirne , e Bazzano t uno — 2. di Germania la dozzina ■ ■> ■■■■■ ■ ■ 1 ' - — 9 I 2 Vi- I 68 ) Onzc. Tan. Grana. Vitriolo di Levante , o fia pietra torchiha il cantaro fi paghera loro T iftelTa mercede che k ilata folita pagarfi ai Facchini della Citta . Per tutte le mercanzie r che dovranno efll porta- re dentro la Segrezia e il Portofranco , come anche per quelle che fi travaferanno da un Baflimento alFal- iro , potrranno cortfeguire per ogni mille libbre di pefo tari uno e grana diciaffette — i — • ~r 17 Se fi dovra falire fcala, per ogni mille libbre co- me fopra , tari due e grana fei — 1 6 Per quelle , che fi dovranno portare piu lontano , ne potranno eonfeguire il pagamento a proporzionsr . Per ogni barile d' uva pafla r di fichi , pefci ed aringhe grana nove Se fi dovra falire fcala , grana; undeci 1 Per ogni barile* ordinario d'angiove , due grana — Per ogni barile groffo delF ifteffo Pel trafporto- delle Cuoja vaccine pelofe, per ogni cento , tari tre e grana cinque E dovendo falire fcala — ■ ■ Per le Cuoja conciate-, per ogni mille libbre di pefo — E dovendo falire fcala — Per tutte le mercanzie di mifura , eccetto il rifa e le cailagne , che doveffero mifbrarfi a bordo y per ognr venticinque falme alia grofTa, o trenta alia generale 3 14 Volendo i Mercanti far pefare. le loro mercanzie ne' magazzini tenuti m affitto & nelle cafe proprie- , fa- ra permeffo a detti Facchini di efigere fenza pregiudi- 210 del Regio Pefatore , per ogni mille libbre 9 Dovranno detti Facchini pefare tutte le mercanzie, che entrano in Portofranco , come fe foifero pubblici Pe- fatori , e potranno efigere per ogni cantaro grana cinque — y Per le Gioje potranno efigere cio che dal Sopraintendente fa- xk flabilito. ,'. Net 9 11 2-f 7-f 5 5 3 14 r 17 2. a (70) Nel cafo che nell* imbarco , sbarco e porto per iftrada delle fuddette mercanzie , le iafciaffero in tutto o in porz'ione cadere nelfacqua o in altra parte, e per loro colpa e mancanza patiffero qualche danno, tutta la compagnia di detti Facchini fara -obbligata a pagare e rifarcire il danno al Mercante o Padrone -di effe . E ficcome li idee da ora in awenire regolare il diritto di uno per cento a pefo ed a mifura , in conformita della nuova Tariffa , fara permeffo a' Facchini di efigere da' Padroni delle mercanzie grana due per -ogni falma , in confiderazione del pefo e mifura, che faranno indifpenfabili farfi nel Lazzeretto per regolarne il di- ritto. T A R I F F A DELLE MERCEDI DF PILOTK PEr ogni Vafcello da Guerra, che venendo tanto da Le- -vante , quanto da Ponente , fara accompagnato fino al por- to efigeranno fcudi tre — — — , . ^ Lo fteno dritto ii paghera quando dal Porto fara accom- pagnato lino fuori del Canale tanto verfo Levante , quanto verfo Ponente ' ■ ■ — uint.* — ~ 3 Per ogni Vafcello mercantile accompagnato , come fo- pra,, fcudi -due e mezzo —————— — — — — — — — — i-f. Per ogni fiarca , Tartana , Polacca , Sciabecchino o fi- mile , accompagnati come fopra , fcudo — — 1 Per ogni Vafcello da Guerra accompagnato da iungo in . lyngo del Canale, fcudi ■ — «■ ■ — - 6 Per ogni Vafcello mercantile accompagnato come fopra, fcudi cinque *— ^—— — — »- — j. . Per ogni Barca , Tartana , Polacca , Sciabecchino o fimile , accompagnati come fopra , fcudi due — ■ ■ ■ 2 Diodato Targiani — Antonino Ardizzom— Ferdinando Galiani* 11 Tie fi t degnato approvare la prefente Tariffa in tutu le fue pdriu Napoli 28. Gennajo 1786. GIOVANNI ACTON , * % 1 fc \ V , H »r *